L'Agenzia delle entrate, con la risposta a interpello n. 460/2019, ha chiarito che la disciplina della c.d. entry tax, ex articolo 166-bis, Tuir, si applica in caso di fusione transfrontaliera in continuità giuridica di una holding di partecipazione, a tal fine:
i. il valore fiscale delle attività e passività trasferite deve determinarsi sulla base del valore normale degli stessi alla data in cui il trasferimento di residenza si considera fiscalmente perfezionato anche se ii. quest'ultimo criterio, i.e. lo step up gratuito, non troverebbe applicazione ai fini Irap.
(La vicenda riguarda il caso di una società lussemburghese, che svolge attività di holding, la quale si è fusa nel marzo 2018 con un’altra società lussemburghese, e che successivamente nel mese di aprile ha trasferito la propria sede legale in Italia, in continuità giuridica, con conseguente cessazione dell’attività nello Stato estero, formalizzata tramite cancellazione del registro imprese nel mese di maggio 2018.)