La Cassazione, con la sentenza n. 27382/2019, ha affermato che nell’ambito di un appalto, l’obbligo in via solidale del committente per i contributi non versati in relazione alle prestazioni rese dai lavoratori impiegati dal subappaltatore sussiste anche se tra committente e appaltatore era stato convenuto il divieto di subappalto. L’obbligazione solidale del committente si applica anche ai dipendenti del subappaltatore per i contributi omessi, senza che possa escludere il vincolo solidale la circostanza che, nel contratto di appalto, fosse stato previsto che l’appaltatore non poteva avvalersi, senza previo consenso del committente, di imprese subappaltatrici.