La Cassazione, con sentenza del 28 ottobre 2019, numero 27502, nel confermare il licenziamento per sopravvenuta inidoneità fisica al lavoro e inesistenza nell'organizzazione aziendale di posizioni confacenti alle residue attitudini del dipendente, ha fornito un interessante quadro dei limiti dell'obbligo di repêchage da parte del datore di lavoro, che possiamo sintetizzare nei seguenti punti.
1) La sopravvenuta inidoneità del lavoratore alle mansioni di originaria adibizione non costituisce giustificato motivo di recesso se esiste la possibilità di adibirlo a una diversa attività, che sia riconducibile - alla stregua di un'interpretazione del contratto secondo buona fede - alle mansioni già assegnate o a quelle equivalenti o, se ciò è impossibile, a mansioni inferiori.
2) La verifica della possibilità di diversa utilizzazione del lavoratore incontra il limite rappresentato dall'assetto organizzativo «insindacabilmente stabilito dall'imprenditore», con ciò escludendo che al datore di lavoro possano essere richieste anche minime modifiche organizzative per consentire l'utilizzo del dipendente divenuto inidoneo alle originarie mansioni.
3) Nel caso di licenziamento per inidoneità fisica sopravvenuta, derivante da una condizione di handicap, ai fini della legittimità del recesso sussiste l'obbligo della previa verifica, a carico del datore di lavoro, della possibilità di adattamenti organizzativi purché contenuti nei limiti della ragionevolezza.
A tal fine la Cassazione chiarisce la seguente nozione di disabilità: «limitazione risultante in particolare da menomazioni fisiche, mentali o psichiche durature che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione della persona interessata alla vita professionale su base di uguaglianza con gli altri lavoratori». Ricorrendo, pertanto, tale ipotesi, occorrerà verificare la possibilità di adattamenti organizzativi ragionevoli da parte del datore di lavoro onde consentire l'utilizzazione del lavoratore divenuto disabile.
4) Pur non essendo tale ipotesi ravvisabile nella fattispecie in esame, la sentenza richiama infine alcune voci di dottrina secondo le quali un obbligo del datore di lavoro, nei limiti della ragionevolezza, a ricercare soluzioni organizzative che consentano l'inserimento del lavoro divenuto fisicamente inidoneo potrebbe porsi ai sensi dell'articolo 1, comma 7 della legge 68/1999, per coloro la cui disabilità dipenda da infortunio sul lavoro o malattia professionale.