Nell’ambito di un appalto, l’obbligo in via solidale del committente per i contributi non versati in relazione alle prestazioni rese dai lavoratori impiegati dal subappaltatore sussiste anche se tra committente e appaltatore era stato convenuto il divieto di subappalto.
La Cassazione afferma (sentenza 27382/2019) che l’obbligazione solidale del committente si applica anche ai dipendenti del subappaltatore per i contributi omessi, senza che possa escludere il vincolo solidale la circostanza che, nel contratto di appalto, fosse stato previsto che l’appaltatore non poteva avvalersi, senza previo consenso del committente, di imprese subappaltatrici.
Il caso sul quale è stata chiamata a pronunciarsi la Suprema corte era relativo ai crediti contributivi vantati dall’Inps, e da quest’ultima azionati in via monitoria, per i contributi non versati da un’impresa subappaltatrice in relazione ai propri lavoratori impiegati nell’appalto. Il committente aveva opposto il decreto ingiuntivo sul presupposto, tra l’altro, che il contratto prevedeva il divieto di subappalto.
La Corte d’appello di Torino, riformando la decisione del tribunale di Novara, ha rigettato l’opposizione, confermando il decreto ingiuntivo e il conseguente diritto dell’Inps di agire direttamente contro il committente per i contributi non versati dalla subappaltatrice. La Cassazione conferma la sentenza di secondo grado e precisa che il divieto di subappalto è irrilevante e non dispiega effetti nei confronti dell’ente previdenziale, il quale agisce per l’adempimento di una prestazione rispetto alla quale le parti del rapporto di appalto non hanno facoltà di intervento.
La Suprema corte osserva che l’obbligazione contributiva va tenuta distinta da quella retributiva, in quanto il rapporto di lavoro (incluso quello degli operai della subappaltatrice) è diverso e non sovrapponibile al rapporto previdenziale che si instaura con l’Inps.
L’obbligazione contributiva, conclude la Cassazione, è per sua natura indisponibile, nel senso che su di essa non possono intervenire pattuizioni di segno contrario delle parti che stipulano il contratto di appalto. Ne consegue che la previsione di un divieto di subappalto non incide sul diritto dell’istituto di previdenza di richiedere direttamente alla committente il versamento dei contributi non pagati dall’impresa subappaltatrice per i lavoratori impiegati nei servizi appaltati.
La sentenza è stata resa in un contesto storico nel quale l’articolo 29 del decreto legislativo 276/2003 vigente a quel tempo non prevedeva il beneficio di preventiva escussione del patrimonio dell’appaltatore prima che il creditore potesse agire esecutivamente nei confronti del committente. Sotto questo profilo, per effetto delle modifiche introdotte dal decreto legge 25/2017, l’allora vigente disciplina può dirsi ripristinata e, dunque, la sentenza della Cassazione si presenta del tutto attuale.