Solo se la fattispecie disciplinare inadempiente tipizzata dal contratto collettivo è esattamente corrispondente alla contestazione posta a fondamento del licenziamento illegittimo, il giudice è tenuto ad applicare il rimedio della reintegrazione in servizio, ai sensi dell'articolo 18, coma 4, dello Statuto dei lavoratori (legge 300/1970). Laddove la condotta inadempiente ascritta al lavoratore sia, invece, assimilabile a un'ipotesi disciplinare tipizzata dal contratto collettivo, ma non con essa coincidente, il rimedio applicabile per effetto della accertata illegittimità del licenziamento risiede nella tutela indennitaria (da 12 e 24 mensilità) in base all'articolo 18, comma 5, della legge 300/1970.
La Cassazione (sentenza n. 28098 del 31 ottobre 2019) è pervenuta a questa conclusione in un caso nel quale il lavoratore aveva indebitamente utilizzato tre giorni di permesso sindacale per finalità a esso estranee. Questa fattispecie non era contemplata dal contratto collettivo applicato ai rapporti di lavoro, ma in giudizio era emerso come la suddetta condotta del lavoratore fosse assimilabile a un'altra previsione contrattuale collettiva, che sanzionava l'assenza arbitraria dal posto di lavoro.
La Cassazione afferma che, al fine di verificare la proporzionalità della misura espulsiva irrogata al dipendente, è perfettamente legittimo che la valutazione sulla indebita fruizione di tre giorni di permesso sindacale sia svolta nel contesto di una fattispecie assimilabile prevista dal contratto collettivo. E allora, poiché all'ipotesi dell'assenza arbitraria dal lavoro il contratto collettivo riconduce una sanzione conservativa, il licenziamento per giusta causa intimato al dipendente si configura come misura sproporzionata rispetto alla gravità effettiva della mancanza oggetto di addebito.
La Corte di legittimità osserva che questa operazione di adattamento della condotta inadempiente contestata al lavoratore rispetto alle previsioni del contratto collettivo sulle norme disciplinari costituisce legittima interpretazione della nozione legale di giusta causa di licenziamento e di proporzionalità della misura sanzionatoria rispetto alla gravità dell'illecito. La contrattazione collettiva è, in altre parole, utile metro di riferimento per valutare, facendo affidamento alla scala valoriale che la stessa disciplina contrattuale collettiva propone, le fattispecie che hanno rilievo disciplinare e la graduazione delle sanzioni ad esse riconducibili.
È, pertanto, illegittimo il licenziamento irrogato per giusta causa sul presupposto di un'indebita utilizzazione di permessi sindacali per finalità a esso estranee, ben potendo la relativa fattispecie essere riconducibile a quella dell'assenza arbitraria dal servizio protratta per tre giorni, che il contratto collettivo punisce con sanzione meramente conservativa.
Non si applica, tuttavia, il rimedio della tutela reintegratoria, che presuppone una perfetta aderenza della contestazione all'ipotesi inadempiente contemplata dal contratto collettivo, bensì quello dell'indennizzo economico ricompreso tra 12 e 24 mensilità.