In base agli Oic le passività che alla data di chiusura dell’esercizio risultano “probabili” devono essere iscritte in bilancio nei fondi rischi, mentre le passività ritenute “possibili” – e quelle probabili di importo non determinabile - devono essere segnalate solo in nota integrativa (articolo 2427, n. 9, cod. civ.). Diversamente, le passività “remote” non richiedono alcuna informativa di bilancio, mentre quelle che alla data di chiusura dell’esercizio sono “certe” e il cui ammontare risulta determinato vanno iscritte tra i debiti. In particolare, i fondi rischi accolgono passività potenziali connesse a situazioni già esistenti alla data di bilancio, ma caratterizzate da uno stato d’incertezza per quanto riguarda il momento di realizzazione e/o nell’ammontare, il cui esito dipende dal verificarsi o meno di uno o più eventi in futuro. Ma cosa accade se una passività, che alla data di chiusura dell’esercizio era solo “probabile”, diventa “certa” alla data di approvazione del progetto di bilancio da sottoporre all’assemblea? L’Oic ha chiarito che, alla luce di quanto previsto dall’Oic 29, i fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio (ma entro la data di approvazione del bilancio) non possono comportare l’iscrizione in bilancio di un credito o di un debito che giuridicamente è sorto nell’esercizio successivo, ma determinano soltanto un aggiornamento delle stime del valore delle attività e passività già esistenti alla chiusura dell’esercizio, tenuto conto delle condizioni in essere alla data di chiusura del bilancio.