La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 28838/2019, ha stabilito che in tema di agevolazione c.d. prima casa, non è causa di forza maggiore, atta a disinnescare la condizione del trasferimento nei 18 mesi, lo stato d'inabitabilità dell'immobile acquistato. Ciò perché, ai fini di potere usufruire del beneficio, è sufficiente che il contribuente trasferisca la residenza nel comune ove è ubicato l'immobile acquistato, non già che esso venga adibito «a propria abitazione».