L’INPS, con la circolare n. 140 del 18 novembre 2019, recepisce le indicazioni fornite con sentenza della Corte di Cassazione, sezione Lavoro, n. 22177 con cui è stato affermato il principio secondo cui l’utilizzo da parte del padre lavoratore dipendente dei riposi spettanti per paternità non è alternativo alla fruizione dell’indennità di maternità della madre lavoratrice autonoma.
La Cassazione, in particolare, ha specificato che “risulta maggiormente funzionale affidare agli stessi genitori la facoltà di organizzarsi nel godimento dei medesimi benefici previsti dalla legge per una gestione familiare e lavorativa meglio rispondente alle esigenze di tutela del complessivo assetto di interessi perseguito dalla normativa; consentendo perciò ad essi di decidere le modalità di fruizione dei permessi giornalieri di cui si tratta, salvo i soli limiti temporali previsti dalla normativa”.
Nel caso in cui la madre sia lavoratrice autonoma, il padre lavoratore dipendente può fruire dei riposi dalla nascita o dall’ingresso in famiglia, in caso di adozioni o affidamenti nazionali o internazionali del minore, a prescindere dalla fruizione dell’indennità di maternità della madre lavoratrice autonoma.
Resta fermo, tuttavia, il principio secondo il quale:
- il padre lavoratore dipendente non può fruire dei riposi giornalieri nel periodo in cui la madre lavoratrice autonoma si trovi in congedo parentale;
- il padre lavoratore dipendente non ha diritto alle ore aggiuntive in caso di parto plurimo, per l’evidente impossibilità di “aggiungere” ore quando la madre non ha diritto ai riposi giornalieri.