Notizia

Gestione separata Inps, meno vincoli per le indennità di malattia e degenza

Pubblicato il 20 novembre 2019 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

L’Inps, con la circolare n. 141, ha ufficialmente recepito le novità del decreto crisi (recentemente convertito nella legge 129/2019) sulle tutele per malattia e degenza ospedaliera per gli iscritti alla Gestione separata Inps, attuate con l’inserimento dell’articolo 2-bis nel decreto delle tipologie contrattuali del Jobs Act (Dlgs 81/2015). L’Inps interpreta le novità normative leggendole come a favore di tutti i lavoratori iscritti alla gestione separata con aliquota contributiva piena (dal 25,72% al 34,23%), dunque sia i lavoratori con partita Iva privi di una cassa ordinistica, sia i co.co.co. e gli amministratori, nonché i lavoratori autonomi occasionali con reddito annuo lordo superiore a 5mila euro.
La norma modifica il requisito contributivo richiesto ai lavoratori per accedere alle tutele in esame, precedentemente pari a 30 mensilità di contribuzione nei 12 mesi precedenti l’evento di malattia. Le indennità di malattia e degenza ospedaliera, per gli eventi verificatisi dal 5 settembre 2019, giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e di efficacia delle modifiche, vengono ora riconosciuti se nei 12 mesi precedenti l’evento vi sia almeno 1 mese di contribuzione nella Gestione separata.
Rimane invariato il requisito relativo al reddito dell’iscritto alla Gestione: nell’anno solare precedente a quello di inizio dell’evento, il reddito individuale imponibile non deve essere superiore al 70% del massimale contributivo (articolo 2, comma 18, della legge 335/1995) valido per lo stesso anno; il valore soglia per il 2019 è dunque pari a 71.780,1 euro. La misura dell’indennità di degenza ospedaliera viene poi, aumentata del 100 per cento. Per le degenze iniziate dal 5 settembre 2019, l’indennità corrisponde, quindi, per ogni giornata indennizzabile, a 44,95 euro per chi ha accrediti contributivi da 1 a 4 mesi, 67,43 euro, per accrediti da 5 a 8 mesi e 89,90 euro per accrediti contributivi da 9 fino a 12 mesi nell’ultimo anno. Viene raddoppiata anche la misura dell’indennità di malattia (50% dell’importo corrisposto di quella per degenza ospedaliera) per gli eventi iniziati dal 5 settembre 2019, con il valore giornaliero di 22,48 euro per chi nell’ultimo anno ha da 1 a 4 mensilità di contribuzione; 33,71 euro, se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano da 5 a 8 mesi di contributi, salendo a 44,95 euro al giorno per chi negli ultimi 12 mesi ha da 9 a 12 mensilità di contribuzione.
La Circolare ricorda anche che per gli speciali periodi di malattia per patologie oncologiche, cronico-degenerative, le quali comportino una inabilità lavorativa temporanea del 100%, sono dovute le indennità, maggiorate, relative alla degenza ospedaliera. Inps specifica, infine, che gli eventi di malattia e le degenze ospedaliere con inizio dell’evento precedente al 5 settembre 2019, anche se in corso alla stessa data, ricadono nell’ambito di applicazione della normativa precedente alle modifiche del decreto crescita.


Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 22 aprile 2025
Comunicazione 2024 “operazioni legate al turismo” soggetti trimestrali

Invio telematico della comunicazione delle cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nel 2024 persone fisiche extraUE/UE/SEE non residenti in Italia, da parte di commercianti al minuto e sog...

Scadenza del 28 aprile 2025
Iva comunitaria Elenchi Intrastat mensili e trimestrali

Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi a marzo (soggetti mensili) / primo trimestre (soggett...

Scadenza del 30 aprile 2025
Imposta di bollo registri contabili 2024

Versamento dell’imposta di bollo, dovuta ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse, tramite il mod. F24 (codice tributo 2501) per i registri contabili (libro giornale / libro degli inventari) ...

Scadenza del 30 aprile 2025
Iva Dichiarazione trimestrale e liquidazione OSS

Invio telematico della dichiarazione IVA OSS del primo trimestre relativa alle vendite a distanza / prestazioni di servizi a consumatori finali UE da parte dei soggetti iscritti allo Sportello unico (...