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Gestione separata Inps, meno vincoli per le indennità di malattia e degenza

Pubblicato il 20 novembre 2019 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

L’Inps, con la circolare n. 141, ha ufficialmente recepito le novità del decreto crisi (recentemente convertito nella legge 129/2019) sulle tutele per malattia e degenza ospedaliera per gli iscritti alla Gestione separata Inps, attuate con l’inserimento dell’articolo 2-bis nel decreto delle tipologie contrattuali del Jobs Act (Dlgs 81/2015). L’Inps interpreta le novità normative leggendole come a favore di tutti i lavoratori iscritti alla gestione separata con aliquota contributiva piena (dal 25,72% al 34,23%), dunque sia i lavoratori con partita Iva privi di una cassa ordinistica, sia i co.co.co. e gli amministratori, nonché i lavoratori autonomi occasionali con reddito annuo lordo superiore a 5mila euro.
La norma modifica il requisito contributivo richiesto ai lavoratori per accedere alle tutele in esame, precedentemente pari a 30 mensilità di contribuzione nei 12 mesi precedenti l’evento di malattia. Le indennità di malattia e degenza ospedaliera, per gli eventi verificatisi dal 5 settembre 2019, giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e di efficacia delle modifiche, vengono ora riconosciuti se nei 12 mesi precedenti l’evento vi sia almeno 1 mese di contribuzione nella Gestione separata.
Rimane invariato il requisito relativo al reddito dell’iscritto alla Gestione: nell’anno solare precedente a quello di inizio dell’evento, il reddito individuale imponibile non deve essere superiore al 70% del massimale contributivo (articolo 2, comma 18, della legge 335/1995) valido per lo stesso anno; il valore soglia per il 2019 è dunque pari a 71.780,1 euro. La misura dell’indennità di degenza ospedaliera viene poi, aumentata del 100 per cento. Per le degenze iniziate dal 5 settembre 2019, l’indennità corrisponde, quindi, per ogni giornata indennizzabile, a 44,95 euro per chi ha accrediti contributivi da 1 a 4 mesi, 67,43 euro, per accrediti da 5 a 8 mesi e 89,90 euro per accrediti contributivi da 9 fino a 12 mesi nell’ultimo anno. Viene raddoppiata anche la misura dell’indennità di malattia (50% dell’importo corrisposto di quella per degenza ospedaliera) per gli eventi iniziati dal 5 settembre 2019, con il valore giornaliero di 22,48 euro per chi nell’ultimo anno ha da 1 a 4 mensilità di contribuzione; 33,71 euro, se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano da 5 a 8 mesi di contributi, salendo a 44,95 euro al giorno per chi negli ultimi 12 mesi ha da 9 a 12 mensilità di contribuzione.
La Circolare ricorda anche che per gli speciali periodi di malattia per patologie oncologiche, cronico-degenerative, le quali comportino una inabilità lavorativa temporanea del 100%, sono dovute le indennità, maggiorate, relative alla degenza ospedaliera. Inps specifica, infine, che gli eventi di malattia e le degenze ospedaliere con inizio dell’evento precedente al 5 settembre 2019, anche se in corso alla stessa data, ricadono nell’ambito di applicazione della normativa precedente alle modifiche del decreto crescita.


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