Il Tribunale di Napoli, con la sentenza n. 785/2018, ha affermato che il principio di non delegabilità delle funzioni gestorie delle società di capitali è generale e opera anche nelle micro Srl. L’approvazione del bilancio preventivo a opera del solo delegato del socio amministratore - e a esclusione dell’altro socio - è pertanto impugnabile, in quanto la competenza dell’organo gestorio sul tema non si limita alla redazione del documento contabile ma si estende anche alla sua presentazione e discussione, fino al momento della formazione e deliberazione della volontà sociale.