Notizia

Gestione separata, ulteriori precisazioni Inps sulle nuove tutele

Pubblicato il 05 dicembre 2019 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

In caso di domanda di malattia o di certificato medico trasmesso in assenza di domanda o di domanda di degenza ospedaliera, per un evento verificatosi a decorrere dal 5 settembre 2019, si dovrà preliminarmente procedere, come di prassi, alla verifica dei requisiti contributivi e reddituali del soggetto interessato. Lo precisa l'Inps con messaggio 4 dicembre 2019, n. 4529, in merito all'ampliamento delle tutele per gli iscritti alla gestione separata.

Si ricorda che con la circolare 19 novembre 2019, n. 141, erano state fornite indicazioni sulle novità introdotte dal Dl n. 101/2019, convertito dalla legge n. 128/2019, evidenziando che le innovazioni riguardano solo gli eventi di malattia e i ricoveri ospedalieri insorti dal 5 settembre 2019.

Alla luce del nuovo quadro normativo, l'Inps sta provvedendo a implementare la procedura di gestione, per consentire il pagamento delle relative indennità economiche con i nuovi requisiti contributivi e nuovi importi delle indennità.

Si evidenzia anche che la normativa vigente non prevede l'obbligo di domanda per l'indennità di malattia, ma solo per quella di degenza ospedaliera. Quindi, l'erogazione della prestazione per evento di malattia, qualora la Sede Inps competente disponga di tutti gli elementi necessari, deve essere predisposta anche a fronte della sola presentazione del certificato medico.

Nelle more, bisogna verificare i requisiti e in particolare, se per il lavoratore assicurato risultano accreditati almeno 3 mesi di contribuzione piena presso la Gestione separata nei 12 mesi precedenti l'evento e appare soddisfatto il requisito reddituale, l'indennità dovrà essere liquidata, sia pure, con riferimento agli importi, in via provvisoria sulla base delle regole previste dalla previgente normativa. In seguito al rilascio delle citate implementazioni procedurali, di cui si darà tempestivamente notizia, si procederà alla riliquidazione d'ufficio delle pratiche.

Inoltre, se per il lavoratore assicurato risultano accreditati solo 1 o 2 mesi di contribuzione piena nei 12 mesi antecedenti l'evento e appare soddisfatto il requisito reddituale, l'istruttoria della pratica dovrà essere sospesa per non dar luogo a una reiezione. Successivamente, aggiornata la procedura sulla base della normativa vigente, la prestazione potrà essere regolarmente liquidata anche a coloro che fossero in possesso del nuovo requisito contributivo di 1 o 2 mesi, sulla base degli importi corretti dalle nuove norme.

Viene ribadito che le domande/certificati di malattia riferiti a eventi iniziati prima della data di applicazione della nuova normativa (5 settembre 2019) dovranno essere istruite e liquidate secondo quanto disposto dalla previgente normativa sia per requisiti contributivi, sia per importi delle indennità.

L'Inps si riserva di dare comunicazione dell'avvenuto aggiornamento delle procedure di gestione e di fornire ulteriori indicazioni sulle necessarie operazioni di riliquidazione.


Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 16 giugno 2025
Mod. 730/2025

Per le dichiarazioni presentate al CAF / professionista abilitato entro il 31.5:consegna al dipendente / pensionato / collaboratore del mod. 730 e del prospetto di liquidazione mod. 730-3;invio telema...

Scadenza del 16 giugno 2025
Iva Liquidazione mensile

Liquidazione IVA riferita al mese di maggio e versamento dell’imposta dovuta. 

Scadenza del 16 giugno 2025
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a maggio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001). 

Scadenza del 16 giugno 2025
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a maggio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).