Notizia

Gestione separata, ulteriori precisazioni Inps sulle nuove tutele

Pubblicato il 05 dicembre 2019 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

In caso di domanda di malattia o di certificato medico trasmesso in assenza di domanda o di domanda di degenza ospedaliera, per un evento verificatosi a decorrere dal 5 settembre 2019, si dovrà preliminarmente procedere, come di prassi, alla verifica dei requisiti contributivi e reddituali del soggetto interessato. Lo precisa l'Inps con messaggio 4 dicembre 2019, n. 4529, in merito all'ampliamento delle tutele per gli iscritti alla gestione separata.

Si ricorda che con la circolare 19 novembre 2019, n. 141, erano state fornite indicazioni sulle novità introdotte dal Dl n. 101/2019, convertito dalla legge n. 128/2019, evidenziando che le innovazioni riguardano solo gli eventi di malattia e i ricoveri ospedalieri insorti dal 5 settembre 2019.

Alla luce del nuovo quadro normativo, l'Inps sta provvedendo a implementare la procedura di gestione, per consentire il pagamento delle relative indennità economiche con i nuovi requisiti contributivi e nuovi importi delle indennità.

Si evidenzia anche che la normativa vigente non prevede l'obbligo di domanda per l'indennità di malattia, ma solo per quella di degenza ospedaliera. Quindi, l'erogazione della prestazione per evento di malattia, qualora la Sede Inps competente disponga di tutti gli elementi necessari, deve essere predisposta anche a fronte della sola presentazione del certificato medico.

Nelle more, bisogna verificare i requisiti e in particolare, se per il lavoratore assicurato risultano accreditati almeno 3 mesi di contribuzione piena presso la Gestione separata nei 12 mesi precedenti l'evento e appare soddisfatto il requisito reddituale, l'indennità dovrà essere liquidata, sia pure, con riferimento agli importi, in via provvisoria sulla base delle regole previste dalla previgente normativa. In seguito al rilascio delle citate implementazioni procedurali, di cui si darà tempestivamente notizia, si procederà alla riliquidazione d'ufficio delle pratiche.

Inoltre, se per il lavoratore assicurato risultano accreditati solo 1 o 2 mesi di contribuzione piena nei 12 mesi antecedenti l'evento e appare soddisfatto il requisito reddituale, l'istruttoria della pratica dovrà essere sospesa per non dar luogo a una reiezione. Successivamente, aggiornata la procedura sulla base della normativa vigente, la prestazione potrà essere regolarmente liquidata anche a coloro che fossero in possesso del nuovo requisito contributivo di 1 o 2 mesi, sulla base degli importi corretti dalle nuove norme.

Viene ribadito che le domande/certificati di malattia riferiti a eventi iniziati prima della data di applicazione della nuova normativa (5 settembre 2019) dovranno essere istruite e liquidate secondo quanto disposto dalla previgente normativa sia per requisiti contributivi, sia per importi delle indennità.

L'Inps si riserva di dare comunicazione dell'avvenuto aggiornamento delle procedure di gestione e di fornire ulteriori indicazioni sulle necessarie operazioni di riliquidazione.


Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 22 aprile 2025
Comunicazione 2024 “operazioni legate al turismo” soggetti trimestrali

Invio telematico della comunicazione delle cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nel 2024 persone fisiche extraUE/UE/SEE non residenti in Italia, da parte di commercianti al minuto e sog...

Scadenza del 28 aprile 2025
Iva comunitaria Elenchi Intrastat mensili e trimestrali

Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi a marzo (soggetti mensili) / primo trimestre (soggett...

Scadenza del 30 aprile 2025
Imposta di bollo registri contabili 2024

Versamento dell’imposta di bollo, dovuta ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse, tramite il mod. F24 (codice tributo 2501) per i registri contabili (libro giornale / libro degli inventari) ...

Scadenza del 30 aprile 2025
Iva Dichiarazione trimestrale e liquidazione OSS

Invio telematico della dichiarazione IVA OSS del primo trimestre relativa alle vendite a distanza / prestazioni di servizi a consumatori finali UE da parte dei soggetti iscritti allo Sportello unico (...