Il decreto del Mef del 5 novembre 2019 ha ufficializzato che l’adeguamento a speranza di vita per il biennio 2021-2022 sarà pari a zero, lasciando dunque invariati i requisiti di accesso a pensione.
Vale la pena di combinare questa informazione con tutti gli accessi a pensione e anche con gli strumenti di esodo e accompagnamento oggi disponibili. Infatti, se la pensione di vecchiaia decorrerà sempre a 67 anni, in presenza di almeno 20 anni di contributi, fino al 2022, la pensione anticipata ordinaria prevede già, per effetto del decreto dello scorso gennaio, un blocco dell’innalzamento dei requisiti fino al 2026 incluso, cristallizzando così i contributi necessari a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e a 41 anni e 10 mesi per le donne. Solo per la pensione anticipata, inoltre, l’articolo 15 del Dl 4/2019 ha previsto una finestra della durata di tre mesi (identica per dipendenti privati e pubblici, nonché autonomi) che sposta in avanti la materiale decorrenza della pensione e va computata all’interno del periodo di accompagnamento a pensione.
Questi dati possono essere messi a sistema all’interno delle forme di prepensionamento accessibili a partire dal prossimo anno da parte dei datori di lavoro del settore privato: in particolare queste sono a oggi identificabili nell’isopensione Fornero (per tutti i datori con più di 15 dipendenti), nei fondi di solidarietà bilaterali dotati dell’assegno straordinario, come quello del credito o del settore assicurativo, nonché nel neonato contratto di espansione (per datori di lavoro con più di mille dipendenti). Di queste tre forme di esodo, solo i fondi di solidarietà possono traghettare verso la pensione anticipata in Quota 100 i lavoratori aderenti, previa stipula di un accordo che impegni l’azienda anche a forme di garanzia occupazionale che passino attraverso l’assunzione di nuove risorse; tale meccanismo risulta ereditato anche dal più recente contratto di espansione che però, così come l’isopensione, può accompagnare o alla pensione di vecchiaia o, se decorrente prima, alla anticipata. Il blocco della speranza di vita ha dunque ridotto la durata del percorso verso la pensione, generando così un risparmio di 3 mesi rispetto a quello che poteva essere la durata massima del prepensionamento.
Per fare un esempio, un soggetto nato a marzo 1957 che abbia anche solo 20 anni di contributi, potrà aderire a uno dei tre esodi sopra menzionati a gennaio 2020. Dal momento che la pensione decorrerà a luglio 2024 (all’età di 67 anni e 3 mesi) il datore dovrà mettere a budget 54 mesi di provvista comprensivi di contributi e di emolumento mensile (per isopensione e fondo), mentre nel caso del contratto di espansione risparmierà versando solo la provvista mensile senza contributi, integrando per giunta nei primi 24 mesi il valore della Naspi. Dal punto di vista del dipendente, invece, l’assegno migliore sarà proprio quello dei fondi bilaterali, che non solo gli fornirà una contribuzione correlata ininterrotta dall’esodo alla decorrenza della pensione, ma anche un valore di emolumento mensile più “pesante” rispetto alle altre due forme in quanto l’assegno sarà calcolato tenendo conto anche dei contributi dell’intero periodo di prepensionamento.