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Critica del sindacalista al datore di lavoro legittima se contenuta

Pubblicato il 06 dicembre 2019 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

È illegittimo il licenziamento di un lavoratore rivestito della carica di delegato sindacale per le critiche alla propria azienda rilasciate alla stampa se esse rispettano i requisiti della continenza formale e sostanziale. È quanto stabilito dalla Corte di cassazione con sentenza del 2 dicembre 2019, n. 31395, che nelle motivazioni traccia i limiti al diritto di critica di un sindacalista verso la propria azienda.
La vicenda giunta al vaglio della Suprema corte è quella del licenziamento intimato a un dipendente rivestito della carica di delegato sindacale per avere rilasciato dichiarazioni a un quotidiano ritenute della società datrice gravissime, lesive e foriere di danni per l'azienda.
La Corte di appello aveva condannato la società alla reintegrazione del lavoratore e al pagamento del risarcimento del danno, giacché, dopo un attento esame del contenuto delle dichiarazioni rilasciate dal sindacalista al quotidiano, aveva accertato che tutte le circostanze riferite erano corrispondenti al vero, e che le dichiarazioni non avevano effettivamente cagionato alcun danno economico alla società.
La Cassazione, nella sentenza in commento, abbraccia la soluzione e le considerazioni dei giudici di appello e traccia i confini di legittimità del diritto di critica nei confronti della propria azienda del delegato sindacale, che qui possiamo riassumere:
– l'apprezzamento in ordine al superamento dei limiti di continenza stabiliti per un esercizio lecito della critica rivolta dal lavoratore al datore costituisce valutazione di merito, affidata ai giudici ai quali l'accertamento del fatto compete (Cass. 21910/2018);
– i limiti invalicabili per la configurazione di un legittimo esercizio del diritto di critica del lavoratore nei confronti del proprio datore di lavoro sono il rispetto dei requisiti della corrispondenza a verità dei fatti narrati (cosiddetta continenza sostanziale) e delle modalità espressive che possano dirsi rispettose di canoni, generalmente condivisi, di correttezza, misura e civile rispetto della dignità altrui (cosiddetta continenza formale);
– il diritto di critica del lavoratore con funzioni di rappresentanza sindacale all'interno dell'azienda gode di un'ulteriore copertura costituzionale costituita dall'articolo 39 della Costituzione, nel momento in cui l'espressione di pensiero è finalizzata al perseguimento di un interesse collettivo (Cass. 18176/2018).


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