Con messaggio n. 679 del 21 febbraio 2020, l'Inps riepiloga gli adempimenti legati all'istituto del congedo (obbligatorio e facoltativo) spettante ai padri dipendenti, da richiedere nel 2020, anche alla luce delle modifiche apportate sul tema dall'art. 1, comma 342, della legge di Bilancio per l'anno 2020 del 27 dicembre 2019 n. 160, rimandando le informazioni sulla modalità di presentazione delle domande a istruzioni già in precedenza fornite.
Concessi nel 2013 in via sperimentale (articolo 4, comma 24, lettera a) della legge 92/2012), i giorni di congedo obbligatorio hanno subito negli anni un incremento progressivo sino ad arrivare nel corrente anno a sette giorni da godere, anche in via non continuativa, entro il quinto mese di vita del bambino (parto, adozione, affidamento nazionale o internazionale), durante il congedo di maternità della madre lavoratrice o anche successivamente purché entro il limite temporale dei cinque mesi previsti, che termina al compimento del quinto mese di vita del bambino, senza alcuno slittamento temporale anche se si tratta di nascita prematura. Trattandosi di un diritto autonomo, si deve considerare aggiuntivo a quello della madre e spetta comunque indipendentemente dal diritto della madre al proprio congedo di maternità.
Il congedo obbligatorio è riconosciuto anche al padre che fruisce del congedo di paternità ex articolo 28 del Dlgs 151/2001. Relativamente alle modalità di presentazione delle domande l'Inps, che aveva fornito complete indicazioni sull'istituto dei congedi ai padri, con circolare 40/2013, è già intervenuto sull'argomento lo scorso anno con messaggio n. 591 del 13 febbraio 2019, chiarendo che la domanda deve essere presentata direttamente all'Inps dal lavoratore solamente nel caso in cui le indennità sono erogate direttamente dall'Istituto mentre, in caso di anticipo in busta paga, sarà il datore di lavoro che indicherà le giornate di congedo fruite nel flusso UniEmens, come a suo tempo illustrato nel messaggio n. 6499/2013.
Il neo-padre, infatti, comunica in forma scritta al proprio datore di lavoro le date in cui intende usufruire del congedo almeno 15 giorni prima delle medesime, ove possibile in relazione all'evento nascita, sulla base della data presunta del parto.
Nel messaggio in esame l'Inps rammenta che il padre lavoratore dipendente può, inoltre, astenersi facoltativamente per un ulteriore giorno anche nel 2020 previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima. Come illustrato nella circolare 40/2013, contenente la completa disciplina, per i giorni di congedo obbligatorio (in aggiunta alla madre) e facoltativo (in alternativa alla madre), spetta al genitore un'indennità a carico dell'Inps pari al 100% della retribuzione in relazione al periodo di astensione, anticipata dal datore di lavoro. Ambedue le tipologie di congedo non possono essere frazionate a ore e non raddoppiano in caso di parto plurimo.
Tutte le informazioni relative alla disciplina applicabile al settore agricolo sono state fornite dall'Istituto con circolare n. 181/2013, che racchiude le istruzioni operative per la denuncia delle giornate fruite ed anticipate dal datore di lavoro sul modello Dmag. L'Inps, infine, ricorda che per le nascite/adozioni avvenute nel 2019 i giorni di congedo obbligatorio rimangono cinque anche se fruiti nel 2020.