Con riferimento alla formazione dei revisori legali, l'art. 5 del D.lgs. 39/2010 prevede che:
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gli iscritti al Registro dei revisori legali debbano acquisire in ciascun anno almeno 20 crediti formativi;
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nel triennio di riferimento debbano essere cumulati almeno 60 crediti formativi;
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ogni anno, almeno 10 crediti formativi debbano essere conseguiti nelle materie caratterizzanti la revisione legale.
Il revisore legale abilitato all'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità è tenuto a maturare venticinque crediti formativi annuali, di cui almeno dieci nelle materie caratterizzanti la revisione e almeno dieci nelle materie caratterizzanti ai fini dell'attestazione di sostenibilità (gruppo D).
Come evidenziato nella circolare n. 15/2026 del MEF occorre tener presente quanto segue:
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per i revisori legali iscritti al Registro in corso d'anno, l'obbligo di formazione decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di pubblicazione del provvedimento di iscrizione nella Gazzetta Ufficiale;
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per quanto attiene alla ripetuta partecipazione al medesimo corso viene ribadito come la stessa non dia diritto all'acquisizione di ulteriori crediti formativi; tuttavia si evidenzia la possibilità di maturare nuovi crediti attraverso la frequenza di corsi afferenti alla stessa materia, purché siano erogati da enti formatori diversi o tramite canali formativi differenti e vi sia una differenza nei contenuti;
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i revisori che svolgono attività di docenza nell'ambito dei corsi erogati da enti formatori accreditati dal Ministero, da Albi professionali o da società di revisione è prevista l'acquisizione di un credito per ogni ora di formazione impartita nella materia del corso, per un massimo di cinque crediti.