Notizia

Conferimenti, più vie per i vantaggi fiscali

Pubblicato il 16 marzo 2020 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

L’introduzione del comma 2-bis, articolo 177, Tuir in tema di conferimenti di partecipazioni “non di controllo” impone particolare attenzione a chi si trova a pianificare una di queste operazioni. La regola generale è quella prevista dall’articolo 9, Tuir. L’articolo 175, comma 1, prevede una prima deroga all’applicazione del principio del valore normale. Infatti, in tal caso, il valore di realizzo è pari a quello attribuito alle partecipazioni, ricevute in cambio dell’oggetto conferito, nelle scritture contabili del soggetto conferente ovvero, se superiore, a quello attribuito alle partecipazioni conferite nelle scritture contabili del soggetto conferitario. Quanto all’ambito oggettivo, la circolare n. 57/E/2008 ha chiarito che l’articolo 175 è applicabile «alla sola ipotesi in cui oggetto del conferimento sia una partecipazione di controllo (ex articolo 2359, comma 1, n. 1 e n. 2, cod. civ.), ovvero di collegamento (ai sensi dell'articolo 2359, comma 3, cod. civ.), a nulla rilevando il periodo di detenzione della partecipazione stessa». Anche l’articolo 177, comma 2, prevede un realizzo controllato. Peraltro, in tal caso, il valore di realizzo è determinato facendo riferimento al comportamento adottato dal conferitario e non anche, come avviene invece per l’articolo 175, dal conferente. Infatti, le partecipazioni ricevute sono valutate, ai fini del reddito del conferente, in base al solo incremento del patrimonio netto contabile della conferitaria in sede di conferimento. Per quanto riguarda l’oggetto, è rilevante che il conferitario, per effetto del conferimento, acquisti il controllo di una società, ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, n. 1), cod. civ. o incrementi, in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario, la percentuale di controllo.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 16 marzo 2026
Iva Liquidazione mensile e saldo annuale

Liquidazione IVA riferita a febbraio e versamento dell’imposta dovuta;versamento saldo IVA 2025, in un’unica soluzione o in forma rateale. È possibile differire il versamento a...

Scadenza del 16 marzo 2026
Isi e Iva Apparecchi intrattenimento

Versamento dell’ISI (codice tributo 5123) e dell’IVA forfetaria (codice tributo 6729) dovute per il 2026 relativamente agli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui a...

Scadenza del 16 marzo 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a febbraio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 16 marzo 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a febbraio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).