L’introduzione del comma 2-bis, articolo 177, Tuir in tema di conferimenti di partecipazioni “non di controllo” impone particolare attenzione a chi si trova a pianificare una di queste operazioni. La regola generale è quella prevista dall’articolo 9, Tuir. L’articolo 175, comma 1, prevede una prima deroga all’applicazione del principio del valore normale. Infatti, in tal caso, il valore di realizzo è pari a quello attribuito alle partecipazioni, ricevute in cambio dell’oggetto conferito, nelle scritture contabili del soggetto conferente ovvero, se superiore, a quello attribuito alle partecipazioni conferite nelle scritture contabili del soggetto conferitario. Quanto all’ambito oggettivo, la circolare n. 57/E/2008 ha chiarito che l’articolo 175 è applicabile «alla sola ipotesi in cui oggetto del conferimento sia una partecipazione di controllo (ex articolo 2359, comma 1, n. 1 e n. 2, cod. civ.), ovvero di collegamento (ai sensi dell'articolo 2359, comma 3, cod. civ.), a nulla rilevando il periodo di detenzione della partecipazione stessa». Anche l’articolo 177, comma 2, prevede un realizzo controllato. Peraltro, in tal caso, il valore di realizzo è determinato facendo riferimento al comportamento adottato dal conferitario e non anche, come avviene invece per l’articolo 175, dal conferente. Infatti, le partecipazioni ricevute sono valutate, ai fini del reddito del conferente, in base al solo incremento del patrimonio netto contabile della conferitaria in sede di conferimento. Per quanto riguarda l’oggetto, è rilevante che il conferitario, per effetto del conferimento, acquisti il controllo di una società, ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, n. 1), cod. civ. o incrementi, in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario, la percentuale di controllo.