Molte delle misure del Decreto Rilancio fanno leva su crediti d’imposta e consentono la trasferibilità degli stessi per venire incontro alle rilevanti esigenze di liquidità dei soggetti beneficiari. Infatti attraverso la cessione dei suddetti crediti le imprese possono usufruire di una fonte alternativa di finanziamento. Per il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda alcune considerazioni utili emergono dalla circolare n. 14/E/2020. Per poter cedere il credito d’imposta a cui ha diritto il locatario non è tenuto a corrispondere l’intero importo al locatore. Infatti sarà sufficiente pagare la differenza fra il canone dovuto e il credito d’imposta a cui si ha diritto, ovvero il 40% in presenza di un credito d’imposta del 60% per le locazioni, oppure il 70% in presenza di un credito d’imposta del 30% in caso di affitto d’azienda. La cessione potrà seguire anche canali non bancari. Il conduttore iscrive il credito d’imposta sulla locazione del 60% pari a 60 nello Stato patrimoniale alla voce CII5-bis «crediti tributari» (Oic 25) e in contropartita nella voce 20 di Conto economico col segno avere; non sarà imponibile né ai fini delle imposte dirette né dell’Irap.