L’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 15/E conferma che fatturato e corrispettivi, ai fini della verifica per accedere al contributo a fondo perduto, si considerano senza Iva, tranne per i soggetti che operano la ventilazione dei contributi. La circolare ha chiarito che occorre far riferimento alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate nel mese di aprile, vale a dire quelle che hanno partecipato alla liquidazione periodica. Concorrono a formare l’ammontare del fatturato anche le cessioni di beni ammortizzabili ed è logico in quanto concorrono a formare l’Iva periodica a debito. L’Agenzia e anche le istruzioni modello dimenticano i passaggi interni per le attività separate ex articolo 36, D.P.R. 633/1972. Queste operazioni come le cessioni di beni ammortizzabili non concorrono a formare il volume d’affari ma ancorché si tratti di un fatturato figurativo appare difficile escluderle.