Il D.M. 26 maggio 2020 contiene le disposizioni attuative dei nuovi crediti d’imposta per attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design introdotti, al momento per il solo 2020, dall’articolo 1, commi 198-209, L 160/2019. Per tutte le tipologie di credito, sono ammissibili i lavori svolti nel periodo d’imposta 2020, anche in relazione a progetti avviati in periodi d’imposta precedenti, e, ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d’imposta, rilevano le spese ammissibili che siano imputabili al periodo d’imposta 2020 in applicazione dell’articolo 109, commi 1 e 2, Tuir, e ciò a prescindere dai principi contabili adottati dall’impresa. In caso di prestazioni lavorative direttamente riferibili alle attività ammissibili al credito d’imposta rese da amministratori o soci di società o enti, ferma restando comunque l’esclusione dei compensi variabili o delle somme attribuite a titolo di partecipazione agli utili, l’ammissibilità delle relative spese non può eccedere il 50% del compenso fisso ordinario annuo spettante a tali soggetti ed è subordinata all’effettiva corresponsione da parte della società dell’intero importo del compenso fisso nel periodo d’imposta agevolato.