Possono beneficiare dell’integrazione salariale, prevista dal Dl 104/2020, i lavoratori che risultano in forza all’azienda richiedente alla data del 13 luglio 2020. I dipendenti assunti successivamente, ne restano fuori. Lo ha fatto sapere l’Inps con la circolare 115/2020. A questo riguardo viene puntualizzato che, se il lavoratore passa alle dipendenze dell’impresa subentrante nell’appalto ovvero nei casi di trasferimento di azienda ex articolo 2112 del codice civile, ai fini dell’anzianità, vale anche il periodo in cui il lavoratore è stato impiegato presso il precedente datore di lavoro.
Il Dl 104/2020 ha previsto ulteriori 18 settimane di integrazione salariale ordinaria (Cigo), in deroga (Cigd) e di assegno ordinario (Aso). I trattamenti sono divisi in due gruppi da nove settimane. La prima tranche è gratuita, nel senso che, a fronte dell’erogazione, non è previsto alcun onere aziendale (e per questa tranche era già possibile presentare le domande secondo le indicazioni del messaggio 3131/2020); la seconda, invece, potrebbe essere onerosa.
L’intervento della cassa copre il periodo che va dal 13 luglio al 31 dicembre 2020. L’Inps ricorda che il Dl 104/2020 prevede un particolare meccanismo in funzione del quale i periodi di integrazione salariale già richiesti e autorizzati ai sensi della precedente normativa, che si collocano dopo il 12 luglio, sono scomputati dalle prime nove settimane del nuovo pacchetto. Se vogliamo, dunque, una sorta di retroazione, considerando che il decreto è entrato in vigore il 15 agosto. Nel caso in cui la domanda presentata dall’azienda, per un’unità produttiva, ecceda le 9 settimane (comprese quelle computate ai sensi del meccanismo sopra descritto), l’Inps accoglierà parzialmente la richiesta, limitandosi a riconoscere i soli periodi effettivamente spettanti.
Nella circolare viene disciplinata anche la circostanza in cui un’azienda – prima dell’entrata in vigore del Dl 104/2020 - avendo fruito di tutte le settimane di integrazione salariale Covid previste dalle precedenti norme, abbia comunque deciso di proseguire la cassa dopo il 12 luglio, chiedendo il trattamento ordinariamente spettante. In tal caso le settimane non autorizzate (o autorizzate ma per le quali l’Inps non ha già pagato ovvero l’azienda non ha proceduto al conguaglio nell’uniemens) potranno essere trasformate in cassa Covid. La modifica della causale deve essere richiesta dall’azienda tramite cassetto bidirezionale (per la Cigo), fornendo gli estremi della domanda e le settimane che si vogliono convertire. I datori di lavoro che hanno richiesto settimane di Aso (al Fis o ai fondi di solidarietà) e vogliono convertirle devono, invece, seguire un’altra procedura: annullare la precedente domanda e presentarne una nuova dandone comunicazione al cassetto previdenziale (per il Fis) e alla Pec dc.ammortizzatorisociali@postacert.inps.gov.it (per gli altri fondi di solidarietà diversi dal Fis).
Infine l’istituto – di concerto con il ministero del Lavoro - preannuncia una possibile proroga al 31 ottobre della scadenza fissata al 30 settembre 2020 per l’invio delle domande e dei dati utili al pagamento delle prestazioni (Sr41 semplificato).
Il differimento del termine potrebbe essere contenuto nella legge di conversione del decreto 104/2020. In tale prospettiva, le domande e la documentazione utile al pagamento diretto, che dovessero giungere dopo la fine di settembre e sino al 31 ottobre, invece di essere respinte e considerate decadute, verranno poste in sospeso e definite successivamente all’entrata in vigore della legge che convertirà il decreto agosto.