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Dta, crediti d’imposta utilizzabili dal momento della cessione

Pubblicato il 09 ottobre 2020 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

L’articolo 72, D.L. 104/2020 approvato dal Senato contiene un emendamento all’articolo 44-bis, D.L. 34/2019 con cui sono chiarite le disposizioni sulla facoltà - per le società che cedono crediti verso debitori inadempienti entro il 31 dicembre 2020 - di trasformare in crediti d’imposta le imposte anticipate corrispondenti a perdite fiscali ed eccedenze Ace non ancora utilizzate. Con una modifica al comma 2, viene precisato che i crediti d’imposta risultanti dalla trasformazione possono essere utilizzati a partire dalla data di efficacia giuridica della cessione; chiarimento che ha la doppia valenza di confermare che la compensazione del credito d’imposta può essere fatta già a partire dai versamenti di imposte successivi alla cessione del credito (quindi già dal 2020) e di dare certezza al momento della trasformabilità: non conta né la data di efficacia economica, né quella in cui avviene la derecognition del credito in contabilità, date che possono non coincidere con quella di efficacia giuridica. Inoltre, sembra confermata la non rilevanza del fatto che la cessione sia, in qualche caso, “pro solvendo” e non “pro soluto”.

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