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Orario di lavoro rimodulabile per la formazione

Pubblicato il 07 ottobre 2020 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

Le imprese, di qualunque settore e dimensione, potranno rimodulare (temporaneamente) l’orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive, e decidere di utilizzare, una parte di esso per far svolgere ai dipendenti attività di formazione e riqualificazione. È necessario sottoscrivere entro il 31 dicembre 2020 (quindi, in tempi molto rapidi) un accordo collettivo, che deve prevedere i progetti formativi, il numero di lavoratori coinvolti nell’intervento, la quantità di ore (dell’orario di lavoro) da destinare a percorsi per lo sviluppo delle competenze. A erogare la formazione può essere la stessa azienda, ma è tenuta a dimostrare il possesso di specifici requisiti tecnici, fisici e professionali. Il limite massimo di ore destinate allo sviluppo delle competenze è individuato in 250 per ciascun lavoratore.
Il ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo, ha firmato ieri il decreto interministeriale (assieme al Mef), che in 9 articoli fa decollare il «Fondo nuove competenze», istituito, presso Anpal, con il decreto Rilancio e rafforzato con il decreto Agosto, che ne ha portato la dotazione complessiva a 730 milioni di euro fino al 2021. Il Fondo, ha spiegato Nunzia Catalfo, punta a rappresentare «uno strumento alternativo alla cassa integrazione e di natura “attiva”, con forti benefici sia per le aziende che per i lavoratori».
La rimodulazione dell’orario di lavoro e l’utilizzo, di una quota, per lo sviluppo delle competenze dei lavoratori avviene infatti «senza nessun onere per le aziende - ha aggiunto il ministro del Lavoro - perché le ore di formazione sono totalmente a carico dallo Stato: in questo modo, le imprese beneficiano di una riduzione del costo del lavoro. Al tempo stesso, i lavoratori possono implementare le loro competenze senza alcuna diminuzione della retribuzione (al contrario della cassa integrazione), ma con un evidente, duplice vantaggio - economico e formativo - rispetto al normale sistema degli ammortizzatori sociali».
Gli accordi collettivi possono prevedere, inoltre, attività formative finalizzate a incrementare l’occupabilità del lavoratore anche per promuovere processi di mobilità e ricollocazione in altre realtà lavorative coerenti con il sistema regionale di individuazione, validazione e certificazione delle competenze.
Una volta stipulato l’accordo, i datori inoltrano istanza di contributo ad Anpal (la valutazione avviene secondo il criterio cronologico di presentazione). L’erogazione del contributo scatta con cadenza trimestrale per il tramite di Inps nei limiti dell’importo massimo riconosciuto.
Sono individuabili come soggetti erogatori dei percorsi formativi tutti gli enti accreditati a livello nazionale e regionale, o altri soggetti, anche privati, che per statuto o istituzionalmente, svolgono attività formativa, ivi comprese università (statali e non), scuole superiori, Its.

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