La CTR Lombardia, con la sentenza n. 2038/I/2020, ha statuito che non è soggetta a Irap la prestazione fornita dal dottore commercialista appartenente a uno studio associato che abbia svolto l’attività di sindaco avvalendosi esclusivamente della struttura delle società clienti e senza l’ausilio di collaboratori. La misura del rimborso va parametrata allo specifico imponibile fatturato, che non confluisce indistintamente nel reddito (ex articolo 53, Tuir).