Aderendo alla disposizione normativa (articolo 1, commi 9 e 10, del Dl 104/2020 come modificati dal Dl 125/2020) l'Inps, con il messaggio 3729/2020 ribadisce che la proroga al 31 ottobre riguarda solo le domande di ammortizzatori sociali iniziati a luglio o in periodi precedenti e non si estende alle istanze riferite a eventi iniziati ad agosto 2020 la cui ordinaria scadenza era il 30 settembre 2020. Ad analoga conclusione, l'istituto perviene riguardo alla trasmissione dei modelli Sr41 e Sr43 semplificati.
Conseguentemente, la situazione delle scadenze si può riepilogare come segue. Per le richieste di intervento di ammortizzatori sociali, la scadenza di presentazione è fissata a regime entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. Vanno alla fine di ottobre, invece, le domande riferite a periodi di sospensione/riduzione dell'attività lavorativa iniziati dal 23 febbraio al 31 luglio.
I dati utili per il pagamento diretto delle prestazioni da parte dell'Inps (Sr41 e Sr43 semplificati), a regime, possono essere trasmesse entro la fine del mese successivo a quello in cui termina il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa ovvero entro 30 giorni dall'invio della Pec contenente l'autorizzazione, qualora questo termine sia più favorevole all'azienda. Anche per questo adempimento, può operare, in via transitoria, la proroga al 31 ottobre: in particolare, è possibile avvalersene per periodi riferiti a sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa che terminano a marzo, aprile, maggio e giugno 2020 (domanda presentata dopo il 18 giugno) nonché per quelli che terminano a luglio 2020.
Nel messaggio, l'istituto fornisce anche una importante precisazione in merito all'invio delle domande di trattamenti di integrazione salariale (Cigo/Cigd/assegno ordinario) relativi al secondo periodo di 9 settimane previsto dal Dl 104/2020. L'Inps puntualizza che le istanze, da riferirsi a periodi non anteriori al 14 settembre e con conclusione entro il 31 dicembre 2020, possono essere già inviate dalle aziende, dalla pubblicazione del messaggio 3525/2020 del 1° ottobre, senza necessità per le stesse di attendere l'avvenuta autorizzazione al primo stock di 9 settimane.
La verifica del rispetto delle condizioni fissate dalla norma sarà, infatti, curata dall'Istituto nella successiva fase istruttoria. Le aziende che risultassero sprovviste di autorizzazione all'intero primo periodo di nove settimane, ovvero quelle le cui domande non si riferissero a un periodo di trattamenti successivo rispetto a quello oggetto della prima tranche di 9 settimane, si vedranno escluse dall'accesso alle integrazioni richieste.