Il rapporto di lavoro alle dipendenze dell'utilizzatore, che si costituisca in seguito all'accertamento dell'irregolarità del rapporto di somministrazione, è nuovo e autonomo rispetto al rapporto viziato precedente, sicché al lavoratore saranno applicati tout court i trattamenti normativi ed economici applicati dall'impresa utilizzatrice.
Questo quanto statuito dalla Cassazione nella recente ordinanza (n. 22066 del 13 ottobre 202 0) resa nella lunga vicenda processuale che ha visto coinvolti dinnanzi ai giudici del lavoro di Busto Arsizio, prima, ed alla Corte d'Appello di Milano, poi, un ex somministrato ed Air Italy S.p.A., già Meridiana Fly S.p.A.
Il caso è quello dell'avvenuto accertamento della irregolarità della somministrazione a Meridiana di un lavoratore nell'anno 2006, con riconoscimento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze della compagnia aerea e condanna della stessa alla corresponsione delle consequenziali spettanze retributive.
Sul punto della successione di trattamenti retributivi l'impostazione della Corte meneghina aveva confermato che l'art. 27 co. 2 D.Lgs. 276/2003 ha inteso disporre "la mera sostituzione di diritto del datore di lavoro-fornitore con il soggetto utilizzatore delle prestazioni, così rimanendo invariati gli altri elementi contrattuali, ivi compreso quello inerente il trattamento retributivo". Perciò, il nuovo datore di lavoro doveva ritenersi obbligato a corrispondere il medesimo trattamento retributivo applicato precedentemente dal somministratore.
Senonché, i giudici di Cassazione, disattendendo la predetta impostazione, affermano una non corretta applicazione della normativa da parte di giudici del lavoro di Milano, proponendo piuttosto una lettura che valorizza l'autonomia ed indipendenza del rapporto costituito in capo all'utilizzatore rispetto al pregresso. Ed invero, afferma la Cassazione, una volta venuta meno la "struttura trilatera del rapporto", "appare consequenziale che il soggetto il quale sia stato utilizzatore della prestazione del lavoratore, sia libero di gestire il rapporto di lavoro in autonomia secondo le regole che rinvengono applicazione nell'ambito dell'assetto organizzativo aziendale in cui la prestazione viene ad inserirsi". Il che implica e non può che implicare che dalla costituzione del rapporto di lavoro unicamente in capo all'utilizzatore (Meridiana, nella specie) derivi l'applicazione al rapporto di tutta la disciplina legale e collettiva in vigore presso il nuovo datore di lavoro.
Ed a conforto dell'impostazione adottata i giudici di legittimità richiamano l'analogia con la fattispecie dell'art. 2112, co. 3 c.c.. ai sensi del quale i dipendenti transitati presso il nuovo datore di lavoro sono soggetti alla contrattazione collettiva applicata dalla cessionaria, potendo rinvenire applicazione il contratto originario solo laddove presso il cessionario non vi sia regolamentazione alcuna dei trattamenti normativi ed economici. Alla luce delle argomentazioni portate avanti dalla Corte di Cassazione, così, perdono pregio anche tutte le riflessioni condotte dalla corte meneghina attorno al principio di irriducibilità della retribuzione (peraltro, come sottolineato anche in ordinanza, nemmeno prospettate dal lavoratore).