La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 22488/2020, ha stabilito che si evita la decadenza dall'agevolazione “prima casa” quando si vende prima del decorso di 5 anni dalla data del rogito di acquisto, se entro un anno dalla vendita si registra una scrittura privata non autenticata recante l'acquisto di un'altra casa (che l'acquirente poi destina a propria abitazione principale). In sostanza, per non perdere l'agevolazione non occorre stipulare un rogito notarile né occorre la trascrizione dell'atto di riacquisto nei Registri immobiliari.