La CTR Lombardia, con la sentenza n. 2700/2020, ha stabilito che è viziata la rettifica dell’Amministrazione del valore di un ramo d’azienda ceduto se la valorizzazione dell’avviamento non è aderente alla concreta realtà aziendale, senza la possibilità di controllare il dato assunto a riferimento come redditività del settore, non essendo stata fornita alcuna indicazione delle imprese assunte a riferimento. In tal senso non sono condivisibili le giustificazioni addotte dall’ufficio e basate su ragioni di privacy dal momento che si sarebbe trattato di palesare nella motivazione dell’avviso di liquidazione e rettifica dati pubblici relativi alle imprese-campione, quali dati desunti da visure camerali o bilanci pubblici.