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Regolamenti interni, penali valide solo se accettate espressamente

Pubblicato il 11 dicembre 2020 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

La previsione del contratto collettivo nazionale per cui i lavoratori sono chiamati a osservare non solo le disposizioni del contratto collettivo, ma anche quelle fissate nei regolamenti interni, non vincola automaticamente il dipendente all'obbligo risarcitorio previsto nei predetti regolamenti interni in presenza di un inadempimento alle sue disposizioni.
Non è sufficiente, in altri termini, l'inclusione del regolamento interno tra le disposizioni cui, ai sensi del ccnl applicato al rapporto di lavoro, il dipendente deve uniformare la propria condotta, per poter concludere che le penali a esse associate siano esigibili ex se da parte del datore di lavoro.
La Cassazione (ordinanza n. 27422 dell’1 dicembre 2020) ha raggiunto queste conclusioni osservando che la previsione di un danno risarcibile in una circolare o in un regolamento interno per la violazione di una sua disposizione da parte dei dipendenti equivale a una clausola penale. Le clausole penali vincolano i dipendenti, tuttavia, solo a fronte della loro espressa accettazione, laddove la mera previsione di un obbligo risarcitorio per inadempimento alle mansioni in una circolare interna non soddisfa tale condizione.La Cassazione precisa che la clausola penale è un mezzo rafforzativo di specifici obblighi contrattuali e si configura come una «concordata liquidazione anticipata» del danno che deriva dalla loro violazione. Poste queste caratteristiche, la clausola penale presuppone un incontro di volontà che le parti del rapporto di lavoro formalizzano in un atto, la cui mancanza impedisce di esigerne l'applicazione. Al contrario, la previsione della penale non rientra tra i poteri unilaterali del datore di lavoro, in quanto ne sono presupposto insostituibile la sua contrattazione specifica e la sua formale approvazione.
Regolamenti e circolari aziendali sono un atto interno datoriale e, dunque, in essi la clausola penale non ha cittadinanza. Il caso sul quale su è espressa la Corte di legittimità era relativo a una circolare interna di un’azienda di trasporto ferroviario, diffusa a tutti i dipendenti, nella quale era previsto, in caso di smarrimento dei singoli biglietti, un obbligo di risarcimento a carico dei lavoratori. Il quantum della penale era parametrato al costo del singolo biglietto, moltiplicato per il numero di quelli smarriti. Ad avviso del datore la penale era immediatamente applicabile ai dipendenti in forza del richiamo operato dal ccnl ai regolamenti interni, cui i dipendenti stessi sono tenuti a conformarsi. La Cassazione ribalta questa lettura e osserva che le clausole penali sono esigibili solo se oggetto di specifica negoziazione e di successiva accettazione formale da parte dei lavoratori. Non hanno, dunque, alcun valore le previsioni risarcitorie inserite nelle circolari e nei regolamenti interni, perché esse costituiscono unilaterale emanazione del datore di lavoro. Viceversa, le clausole penali assumono il carattere di un'obbligazione solo se i lavoratori le hanno espressamente accettate.

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