Con la circolare n. 44 dell’11 dicembre 2020, l’INAIL interviene riguardo le norme che hanno introdotto Sorveglianza sanitaria eccezionale sui lavoratori dipendenti pubblici e privati in relazione alle misure anticontagio Covid-19, prorogate al 31 dicembre 2020.
La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente nei casi previsti dalla normativa vigente, nonchè dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro, e qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.
I dati epidemiologici recenti hanno mostrato chiaramente una maggiore fragilità nelle fasce di età più elevate della popolazione in presenza di alcune tipologie di malattie cronico degenerative (a es. patologie cardiovascolari, respiratorie, dismetaboliche) che, in caso di comorbilità con l’infezione da SARS-CoV-2 possono influenzare negativamente la gravità e l’esito della patologia.
In merito al requisito dell’età, tale parametro, da solo, anche sulla base delle evidenze scientifiche, non costituisce elemento sufficiente per definire uno stato di fragilità.
L’Istituto, al fine di consentire ai datori di lavoro non obbligati alla nomina del medico competente di ottemperare a quanto previsto in materia di sorveglianza, ha realizzato e messo a disposizione dei datori di lavoro pubblici e privati, a decorrere dallo scorso 1° luglio 2020, il nuovo servizio telematico “Sorveglianza sanitaria eccezionale”, quale esclusivo strumento per l’inoltro delle richieste di visita medica.
I datori di lavoro pubblici e privati non tenuti alla nomina di un medico competente, fermo restando la possibilità di nominarne uno per la durata dello stato di emergenza, entro il nuovo termine del 31 dicembre 2020, possono fare richiesta di visita medica per sorveglianza sanitaria dei lavoratori e delle lavoratrici fragili ai servizi territoriali dell’INAIL seguendo le istruzioni pubblicate nell’apposita sezione del portale istituzionale.
All’esito della valutazione della condizione di fragilità, il medico esprimerà il giudizio di idoneità fornendo, in via prioritaria, indicazioni per l’adozione di soluzioni maggiormente cautelative per la salute del lavoratore o della lavoratrice per fronteggiare il rischio da SARS-CoV-2, riservando il giudizio di non idoneità temporanea solo ai casi che non consentano soluzioni alternative.
L’importo unitario per la singola prestazione resa dall’INAIL, ai fini della sorveglianza sanitaria dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio è pari a euro 50,85.
Eventuali richieste di visita medica pervenute alle strutture territoriali INAIL, anche nei precedenti mesi, con modalità diversa da quella telematica dovranno essere obbligatoriamente inserite nell’apposito applicativo reso di nuovo disponibile per l’inserimento di nuove richieste da parte dei datori di lavoro interessati.