La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 28291/2020, ha statuito che risponde il contribuente, e non il suo commercialista, delle sanzioni per l’irregolare tenuta della contabilità ancorché tenuta presso il consulente. Si tratta infatti di un’obbligazione di carattere pubblico/sanzionatorio non delegabile, con la conseguenza che, anche se affidata a terzi, il contribuente è obbligato a esercitare un controllo sull’adempimento del professionista salvo suoi comportamenti fraudolenti.