La CTR Lombardia, con la sentenza n. 2597/XXV/2020, ha stabilito che è sempre legittima la condanna alla refusione delle spese di giudizio in capo all’ufficio che, dopo il ricorso proposto dal contribuente, si avvede della manifesta infondatezza dell’atto impugnato e chiede al giudice adito la cessazione della lite. Ciò, anche se prima di impugnare l’atto, lo stesso ricorrente non ha provveduto a far rilevare all’ente impositore, mediante memorie, osservazioni o istanze di annullamento, alcuna irregolarità. Non sussiste, infatti, alcun obbligo di legge di avviare procedure deflative del contenzioso prima della impugnazione degli atti impositivi.