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Le spese di giudizio vanno rimborsate anche se l’ufficio si ritira dal contenzioso

Pubblicato il 12 dicembre 2020 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

La CTR Lombardia, con la sentenza n. 2597/XXV/2020, ha stabilito che è sempre legittima la condanna alla refusione delle spese di giudizio in capo all’ufficio che, dopo il ricorso proposto dal contribuente, si avvede della manifesta infondatezza dell’atto impugnato e chiede al giudice adito la cessazione della lite. Ciò, anche se prima di impugnare l’atto, lo stesso ricorrente non ha provveduto a far rilevare all’ente impositore, mediante memorie, osservazioni o istanze di annullamento, alcuna irregolarità. Non sussiste, infatti, alcun obbligo di legge di avviare procedure deflative del contenzioso prima della impugnazione degli atti impositivi.

Prossime scadenze

Calendario
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Consegna, da parte del CAF / professionista abilitato al dipendente/ pensionato / collaboratore, della copia del mod. 730/2025 integrativo e del relativo prospetto di liquidazione 730-3 inte...

Scadenza del 17 novembre 2025
Iva Liquidazione mensile e trimestrale

Liquidazione IVA riferita a ottobre e versamento dell’imposta dovuta;liquidazione IVA riferita al terzo trimestre e versamento dell’imposta dovuta maggiorata degli interessi dell&rsqu...

Scadenza del 17 novembre 2025
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a ottobre relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 17 novembre 2025
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a ottobre per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).