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Brexit, senza dazi le merci spedite a cavallo del periodo di transizione

Pubblicato il 17 dicembre 2020 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

Con la realizzazione di Brexit, i momenti maggiormente critici per le imprese saranno essenzialmente 2: 
-uno legato alla gestione delle attività 2020/2021 
-un altro legato alla pianificazione del business per assorbire i maggiori costi derivanti dall’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea. 
Per risolvere il rebus delle operazioni a cavallo d’anno, sul piano tributario il dato normativo di interesse è già rintracciabile nell’attuale accordo di recesso (doc 2019/C384/01). Sul piano doganale, le disposizioni fondamentali sono contenute nell’articolo 47 dell’Accordo, per cui, con formula forse volutamente generica e per alcuni versi criptica, sarebbe deciso che le norme del codice doganale dell’UE relative ai beni che si considerano immessi in libera pratica, si applicano alle merci che circolano tra UE e UK e viceversa, purché la circolazione abbia avuto inizio prima del 31 dicembre 2020. Nel senso di apertura e, soprattutto, di efficientamento nell’ottica di non ingessare il mercato è l’appuramento dei regimi doganali accesi nel 2020 e in esito nel 2021; se le merci sono in una custodia temporanea o vincolate a un regime, e ciò è avvenuto in territorio UK, l’appuramento può avvenire con un solo movimento di vincolo doganale nell’UE; non ci sarà bisogno, insomma, di appurare un regime nel sistema doganale UK e poi rispedire le merci in Ue, o viceversa, apprezzando il legislatore il momento di vincolo e di attivazione del regime e non quello di chiusura ed appuramento.

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