In ambito tributario, questione di particolare interesse riguarda la prova che deve essere fornita dall’Ufficio per il perfezionamento della notifica degli avvisi di accertamento eseguita a mezzo del servizio postale, ai sensi della L. 890/1982, nel caso della c.d. irreperibilità relativa del destinatario (ossia quando non sia possibile eseguire la notifica essendo il soggetto momentaneamente assente dalla propria residenza o domicilio, ma non risulta trasferito in un altro luogo).
In tale situazione, l’articolo 8, comma 4, della Legge 890/1982 prevede che: “del tentativo di notifica del piego e del suo deposito è data notizia al destinatario, a cura dell’operatore postale, mediante avviso in busta a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento che, in caso di assenza del destinatario, deve essere affisso alla porta d’ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza dell’abitazione, dell’ufficio o dell’azienda. L’avviso deve contenere l’indicazione del soggetto che ha richiesto la notifica e del suo eventuale difensore, dell’ufficiale giudiziario al quale la notifica è stata richiesta e del numero di registro cronologico corrispondente, della data di deposito e dell’indirizzo del punto di deposito, nonché l’espresso invito al destinatario a provvedere al ricevimento del piego a lui destinato mediante ritiro dello stesso entro il termine massimo di sei mesi, con l’avvertimento che la notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al periodo precedente e che, decorso inutilmente anche il predetto termine di sei mesi, l’atto sarà restituito al mittente”.
Tale questione, però, non è di facile interpretazione, infatti, la giurisprudenza sull’argomento registra decisioni contrastanti e divergenti.
Secondo un primo orientamento giurisprudenziale: ”la notificazione a mezzo posta, qualora l’agente postale non possa recapitare l’atto, si perfeziona, per il destinatario, trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata contenente l’avviso della tentata notifica e la comunicazione di avvenuto deposito del piego presso l’ufficio postale, sicché, ai fini della sua ritualità, è richiesta, L. n. 890 del 1982 ex articolo 8, la sola prova della spedizione della missiva raccomandata c.d. C.A.D. (che si evince dal numero della raccomandata di spedizione indicata sull’avviso di ricevimento) e non anche dalla sua avvenuta ricezione” (Cassazione Civile, n. 26945/2017).
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 15374/2018 ha precisato ulteriormente che “al fine di stabilire l’esistenza e la tempestività della notificazione di un atto eseguita a mezzo posta, inclusa l’ipotesi in cui l’atto sia stato depositato presso l’ufficio postale per assenza del destinatario e sia stata spedita la lettera raccomandata contenente l’avviso di tentata notificazione, occorre fare riferimento esclusivamente ai dati risultati dall’avviso di ricevimento, essendo soltanto tale documento idoneo a fornire la prova dell’esecuzione della notificazione, della data in cui è avvenuta e della persona cui il plico è stato consegnato” .
In tale prospettiva, dunque, l’avviso di ricevimento è documento idoneo e, a un tempo, sufficiente a dare prova della ritualità del procedimento notificatorio, pertanto non si ritiene necessaria la dimostrazione della ricezione della C.A.D. ad opera del destinatario, ovvero la produzione del secondo avviso di ricevimento quello inerente la raccomandata informativa.
Diversamente, il secondo orientamento giurisprudenziale, quello più recente, prevede che “in tema di notificazione a mezzo posta, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio nel caso di irreperibilità relativa del destinatario deve avvenire – in base ad un’interpretazione costituzionalmente orientata della L. n. 890 del 1982, articolo 8, attraverso l’esibizione in giudizio dell’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (c.d. C.A.D.), in quanto solo l’esame di detto avviso consente di verificare che il destinatario abbia avuto effettiva conoscenza del deposito dell’atto presso l’ufficio postale e che ne sia stato pertanto tutelato il diritto di difesa” (Cassazione Civile, n. 5077/2019).
In tale ulteriore ipotesi, il perfezionamento della notifica, in caso di irreperibilità relativa del destinatario, è data dall’Ufficio producendo in giudizio la copia dell’avviso di ricevimento della raccomandata C.A.D., essendo l’unico documento idoneo a fornire la prova dell’esecuzione della notificazione, della data in cui è avvenuta e della persona cui il plico è stato consegnato.
Per cercare di fare chiarezza sull’argomento, recentemente la Suprema Corte con la sentenza n. 21714/2020, ha rimesso gli atti al Presidente per valutare la possibilità di assegnare la questione alle Sezioni Unite.