Se un'impresa tratta più lavorazioni, ai fini della determinazione dei premi dovuti all'Inail occorre in primo luogo verificare quale di esse assume la connotazione di lavorazione principale. Fatto questo, vanno analizzate anche le ulteriori attività e, se risulta che queste si pongono in correlazione sia tecnica che funzionale con quella principale, è possibile attribuire anche ad esse la voce tariffaria corrispondente a quest'ultima.
Si tratta di un principio più volte affermato dalla Corte di cassazione e che i giudici hanno di recente ripreso, nel contesto di un più ampio esame dei premi da corrispondere all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (sezione lavoro, 2 dicembre 2020, n. 27550).
Nell'accertamento della correlazione tra le diverse attività svolte dall'impresa occorre, in sostanza, verificare se quelle "subordinate" siano orientate a consentire una realizzazione delle finalità aziendali più agevole, completa e rapida e se con esse si producano beni e servizi "nella misura strettamente necessaria e imposta dalla lavorazione principale".
Laddove non sia possibile estrapolare dal risultato finale i cicli di operazioni di cui si compone la lavorazione complessiva, allora le diverse attività svolte dall'impresa vanno considerate in maniera unitaria e la tariffa Inail ad esse applicabile sarà una sola.
La Corte ha anche precisato che, nel riferirsi alla lavorazione principale per individuare la voce di tariffa Inail applicabile, bisogna considerare che il concetto di lavorazione ricomprende in sé tutte le operazioni complementari e sussidiarie che il datore di lavoro svolge in connessione operativa con l'attività principale anche se sono effettuate in luoghi diversi. Del resto, nella determinazione del premio dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro secondo il sistema delle tariffe contributive, che si caratterizza per la classificazione tecnica di lavorazioni suddivise in gruppi, non è possibile far coincidere il rischio di infortuni proprio di una produzione che comprende più lavorazioni con quello proprio di ciascuna di esse.
Particolarmente interessante, per comprendere ancora meglio la portata della questione, è la specifica vicenda oggetto della pronuncia della Corte di cassazione dello scorso 2 dicembre.
Nel caso di specie, si verteva in materia di pneumatici e a essere contestata era l'applicazione del codice attività previsto per l'"attività di ricerca e sviluppo effettuata da laboratorio" anche alla all'attività di ricerca e sviluppo svolta per la produzione delle gomme.
La Corte di cassazione, nel ritenere errata tale soluzione interpretativa, ha rilevato che la costruzione di uno pneumatico non è un'attività complessa e che la ricerca e sviluppo sono attività ad esse strumentali. Anche a queste ultime, quindi, deve essere applicata la tariffa relativa all'attività principale. In altre parole, l'attività di ricerca e sviluppo di nuove linee di prodotti, anche con sperimentazione di prototipi, risulta nel suo complesso strumentale a quella principale di fabbricazione di pneumatici, specificamente tariffata: si tratta di una lavorazione che non è avulsa dalla destinazione finale ma che concorre alla sua realizzazione. La tariffa INAIL da applicare, quindi, non può che essere la medesima.