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Ristori quater: sospensione versamenti non vale su rate di contribuzione già sospesa per Covid

Pubblicato il 15 dicembre 2020 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

Con la circolare n. 145 del 14 dicembre 2020, l’INPS fornisce indicazioni di carattere generale relative alle misure di sospensione dei versamenti contributivi introdotta dal decreto Ristori Quater per far fronte all’emergenza epidemiologica da Covid-19.
I soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato in possesso dei seguenti requisiti:
- ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data del 30 novembre 2020;
- diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di novembre dell’anno 2020 rispetto allo stesso mese dell’anno precedente
sono sospesi i termini, relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, che scadono nel mese di dicembre 2020.
I versamenti in scadenza nel suddetto mese di dicembre 2020 sono sospesi anche per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione sopra riportati che abbiano intrapreso l’attività di impresa, di arte o professione in data successiva al 30 novembre 2019, a prescindere dalla diminuzione del fatturato.
La sospensione dei termini che scadono nel mese di dicembre 2020, relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, spetta altresì, a prescindere dal possesso dei requisiti concernenti l’ammontare dei ricavi e la riduzione del fatturato, ai seguenti soggetti:
- aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale, che esercitano le attività economiche sospese ai sensi dell’articolo 1 del D.P.C.M. del 3 novembre 2020;
- esercenti le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto (c.d. zone arancioni e rosse);
- operanti nei settori economici individuati nell’allegato 2 al decreto-legge n. 149/2020 che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle c.d. zone rosse;
- esercenti l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o di tour operator che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle zone rosse.
I versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi dovranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021, senza applicazione di sanzioni e interessi. La ripresa dei versamenti potrà avvenire anche mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi, con il versamento
della prima rata entro il 16 marzo 2021.
Si precisa che le rate sospese dei piani di ammortamento già emessi, la cui scadenza ricade nel mese di dicembre 2020, per i soggetti interessati dalla sospensione, dovranno essere versate, in unica soluzione, entro il 16 marzo 2021.

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