Nella busta paga di dicembre transiterà la prima delle otto rate in cui i sostituti avranno ripartito il conguaglio a debito del trattamento integrativo e/o dell’ulteriore detrazione di importo superiore a 60 euro. Il recupero degli importi non spettanti a titolo di trattamento integrativo e ulteriore detrazione ex articolo 1 del Dl n. 3/2020 è l’aspetto più complicato della gestione delle nuove misure di riduzione del prelievo fiscale introdotte dal 1° luglio 2o20, dopo l’abrogazione del cosiddetto bonus Renzi. Per questo le Entrate nella circolare n. 29 del 14 dicembre dedicano a questo tema un’ampia illustrazione, supportata da esempi di compilazione del modello F24.
La restituzione in sede di conguaglio di fine anno può riguardare o il solo trattamento integrativo, o la sola ulteriore detrazione, o la somma algebrica delle due misure, restituzione del trattamento integrativo e riconoscimento dell’ulteriore detrazione o viceversa. Se il risultato del conguaglio di fine anno di tutte le misure ex Dl n. 3/2020 non supera i 60 euro, la trattenuta sarà effettuata in un’unica soluzione nel periodo di paga del conguaglio, se superiore l’importo sarà trattenuto in 8 rate dal mese del conguaglio.
In caso di cessazione del rapporto di lavoro, invece il conguaglio sarà trattenuto sempre in un’unica soluzione e in caso d’incapienza del reddito il sostituto dovrà comunicare al lavoratore l’importo da versare autonomamente entro il 15 gennaio dell’anno successivo. Rimane altresì fermo il conguaglio in un’unica soluzione dell’eventuale bonus Renzi da restituire in quanto non spettante. Il conguaglio derivante invece dalla considerazione nel reddito complessivo degli ulteriori redditi diversi da quelli a disposizione del sostituto d’imposta (ad esempio, affitti tassati con la cedolare secca) avverrà in sede di dichiarazione dei redditi, anche in forma rateizzata.
L’Agenzia spiega, con un certo ritardo, come esporre il trattamento integrativo a credito/debito in F24, con il codice 1701 e con periodo di riferimento quello del mese in cui la retribuzione è erogata (dicembre in caso di conguaglio con cassa allargata o effettuato a gennaio o febbraio). In caso di contestuale erogazione e recupero nel medesimo mese, i due importi, uno a debito e uno a credito, andranno esposti con lo stesso codice 1701 su due righi distinti dell’F24.
In caso di recupero a rate, la prima rata sarà versata indicando come periodo e anno quello del conguaglio (ad esempio, dicembre 2020), mentre per le successive 7 saranno indicati l’anno di competenza del conguaglio (2020) e il mese “di cassa” dell’effettivo recupero (ad esempio, gennaio 2021, febbraio 2021, eccetera).
La casistica più articolata è quella del recupero del trattamento integrativo al netto dell’ulteriore detrazione, posto che il conguaglio in capo al dipendente è fatto in modo unitario come somma algebrica, mentre il credito non spettante va restituito all’erario. Se la somma delle due misure non supera i 60 euro, a fronte di un conguaglio in un'unica soluzione, i 600 euro a debito sono esposti in F24 con il codice 1701 (mentre l’effetto dell'ulteriore detrazione potrebbe generare un conguaglio Irpef a credito da esporre con il codice 1627).
In caso di recupero rateizzato, invece, l'importo a debito da indicare nel mese del conguaglio sarà pari ai 600 euro non spettanti, meno il conguaglio a debito “sospeso” (trattamento integrativo – ulteriore detrazione), più la prima delle 8 rate dovuta e trattenuta al dipendente in busta paga.