L’Agenzia delle entrate, con la risposta a interpello n. 72/2021, ha chiarito che in caso di affitto infragruppo di azienda che svolge attività di ricerca e sviluppo per la determinazione del “vecchio” credito d’imposta ex articolo 3, D.L. 145/2013 l’affittuario eredita la media storica del dante causa. Ciò per 2 motivi: sia perché l’operazione è infragruppo (le operazioni di riorganizzazione aziendale realizzate all’interno di un gruppo societario, anche mediante l’affitto d’azienda o di ramo d’azienda, producono i medesimi effetti del conferimento e della scissione, comportando il trasferimento in capo all’avente causa della media del dante causa), sia perché si è in presenza di un proseguimento di attività (un soggetto si considera neocostituito, ai fini dell’agevolazione, solo in caso di effettivo avvio di una nuova attività imprenditoriale, mentre il soggetto che prosegue un’attività d’azienda, benché avviata da un’entità diversa sotto il profilo giuridico).
La ratio legis è quella di evitare che operazioni di riorganizzazione aziendale fra soggetti appartenenti ad un medesimo gruppo o fra parti correlate siano finalizzate a trasferire la media di riferimento o ad azzerare la media della Newco, in modo da determinare la maturazione di un credito R&S maggiore rispetto a quello effettivamente spettante.
Si rammenta infine che, per la corretta determinazione del credito R&S ex articolo3, D. L. 145/2013 in caso di operazioni di riorganizzazione aziendale infragruppo, valgono le seguenti considerazioni:
•non può aversi duplicazione di credito d’imposta R&S sul medesimo investimento;
•il soggetto che “eredita” la media deve acquisire dal dante causa tutta la documentazione a supporto della quantificazione del parametro storico di riferimento.