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La prescrizione si allunga se c'è dolo

Pubblicato il 27 aprile 2021 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

L'ordinanza 8419/2021 della Corte di cassazione ha precisato che i termini di prescrizione dei contributi si sospendono nel caso in cui il contribuente occulti deliberatamente all'ente di previdenza sociale competente il proprio obbligo contributivo.
La vicenda affrontata dalla Suprema corte riguarda un ingegnere, dipendente scolastico, che aveva svolto un incarico extra-scolastico di natura autonoma durante il 2008. Inps aveva però notificato al professore l'iscrizione d'ufficio a gestione separata (dal momento che lo stesso non poteva essere iscritto a Inarcassa data la contemporanea iscrizione alla gestione dei dipendenti pubblici Inps, come chiarito nella circolare 72/2015) solo nel giugno del 2014, quantificando anche più di 20.000 euro di contributi evasi. Dal momento che era trascorso il termine prescrizionale dei contributi di 5 anni previsto dalla legge 335/1995 (articolo 3, comma 9), l'eccezione dell'intervenuta prescrizione era stata accolta sia dal foro di Torino che dalla relativa Corte d'appello.
Inps ha proposto ricorso presso la Suprema corte, invocando il termine di sospensione della prescrizione, dal momento che la dichiarazione reddituale dell'ingegnere non presentava l'indicazione nel quadro RR del modello Unico (oggi Redditi persone fisiche) con i redditi di esercizio occasionale di attività professionali, invocando un intervento a sezioni unite per chiarire definitivamente il rapporto fra termini prescrizionali e dolo da parte del contribuente nell'occultamente dei propri redditi imponibili.
La sezione lavoro della Cassazione ha riordinato le pregresse pronunce, non riscontrando orientamenti contraddittori e dando ragione all'istituto di previdenza. Se con più sentenze (come la 19403/2019) la Cassazione aveva codificato che la decorrenza dei termini di prescrizione contributiva coincide con la data di scadenza dei contributi e non con quella della scadenza della presentazione della dichiarazione dei redditi per i lavoratori autonomi, tale principio agisce solo quando tale dichiarazione è inquadrabile come una mera dichiarazione e non come presupposto fondamentale per la conoscenza e la conseguente esigibilità del credito contributivo.
La Suprema corte ha ribadito che, nonostante la validità di tale principio, nel caso in cui ricorra una condotta dell'assicurato tale da comportare per l'ente previdenziale creditore una impossibilità alla riscossione del proprio credito con un comportamento inequivocabilmente doloso e teso a occultare l'esistenza stessa del credito si applicherà la sospensione della prescrizione come previsto dall'articolo 2941, numero 8, del Codice civile. Anche se il termine di prescrizione sarebbe teoricamente decorso dalla scadenza del termine di pagamento contributivo, il comportamento dell'ingegnere aveva attivato la sospensione, rendendo così valida la pretesa dell'istituto il cui ricorso è stato accolto all'ultimo grado di giudizio con cassazione della precedente sentenza d'appello.

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