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Ammortizzatori del Dl Sostegni fruibili dal 26 marzo

Pubblicato il 05 maggio 2021 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

Gli ammortizzatori sociali introdotti dal decreto legge Sostegni potranno essere fruiti in continuità con quelli della legge di Bilancio 2021, quindi dal 26 marzo. Lo prevede un emendamento approvato in commissione Bilancio al Senato con cui viene aggiunto il comma 2-bis all’articolo 8 dell’attuale testo del decreto. La nuova disposizione stabilisce che i trattamenti dei commi 1 e 2, quindi le 13 settimane di Cig fruibili dal 1° aprile al 30 giugno 2021 e le 28 settimane di Cigd o di assegno ordinario per il periodo 1° aprile 31 dicembre con causale Covid-19, «possono essere concessi in continuità ai datori di lavoro che abbiano integralmente fruito dei trattamenti» previsti dalla legge di Bilancio 2021, ossia le 12 settimane di ammortizzatori utilizzabili dal 1° gennaio al 31 marzo se Cigo ed entro il 30 giugno se Cigd o assegno ordinario.
Lo scopo dell’emendamento è colmare il buco di operatività degli ammortizzatori per quei datori di lavoro che hanno utilizzato le dodici settimane della legge di Bilancio in continuità dal 1° gennaio e le hanno quindi esaurite il 25 marzo. In base al testo attuale del Dl Sostegni, le ulteriori settimane sono fruibili dal 1° aprile.
Una soluzione parziale è arrivata nelle scorse settimane per via amministrativa tramite la circolare 72/2021 dell’Inps in cui, su conforme parere del ministero del Lavoro, è stata data l’indicazione che tali ammortizzatori potevano essere fatti decorrere dal 29 marzo, cioè l’inizio della settimana in cui si colloca il 1° aprile, che era un giovedì. Restavano comunque esclusi il 26, 27 e 28 marzo, oltre al fatto che la soluzione non aveva una vera e propria “copertura” normativa, arrivata ora con l’emendamento che al contempo supera l’estensione temporale individuata dall’Inps.
Un altro emendamento introduce, ancora all’articolo 8, il comma 3-bis, in base al quale sono prorogati al prossimo 30 giugno i termini, scaduti tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2021, di decadenza per l’invio delle domande di ammortizzatori Covid-19 e quelli per la trasmissione dei dati necessari per il pagamento degli stessi. Ma tale beneficio verrà riconosciuto fino al raggiungimento del limite di spesa fissato in 5 milioni di euro che, secondo la relazione tecnica, dovrebbero essere sufficienti per coprire gli interventi in favore di circa 5.000 beneficiari.
Sempre per quanto riguarda le tutele dei lavoratori nel periodo di emergenza epidemiologica, viene precisato che sono escluse dal periodo di comporto le assenze dal servizio a partire dal 17 marzo 2020 effettuate dai soggetti “fragili” in quanto non possono svolgere l’attività in modalità agile. Il testo attuale del decreto, frutto di modifiche succedutesi nel tempo, afferma che i periodo di assenza esclusi dal comporto sono quelli «di cui al presente comma» non esplicitando una data di inizio, mentre è indicata la data di scadenza di tale deroga, che al momento è il 30 giugno. I lavoratori “fragili” sono i dipendenti, del settore pubblico e privato, che hanno una condizione di rischio correlata al Covid derivante da immunodepressione o per effetto di malattie oncologiche o relative terapie salvavita e i disabili gravi secondo l’articolo 3 della legge 104/1992 ai quali il periodo di assenza dal lavoro viene equiparato al ricovero ospedaliero.

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