Il credito Iva sorto nell’anno in cui la dichiarazione è stata omessa può essere usato in compensazione, se riportato nella dichiarazione entro i termini previsti dalla legge. La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 17757/2016, ha stabilito che in mancanza di dichiarazione annuale, l’eccedenza d’imposta va riconosciuta se sono rispettati dal contribuente tutti i requisiti sostanziali per la detrazione, il cui onere probatorio è a suo carico. Il fatto costitutivo del rapporto tributario con il Fisco va ravvisato nell’effettività e liceità dell’operazione: obblighi di registrazione, dichiarazione e simili hanno una funzione illustrativa e riepilogativa dei dati contabili, finalizzata ad agevolare i controlli dell’amministrazione per l’esatta riscossione dell’imposta. L’esercizio alla detrazione va quindi tutelato in misura sostanziale ed effettiva. Peraltro, l’utilizzo del credito derivante da dichiarazione omessa rappresenta un’indebita compensazione (violazione oggetto di specifici controlli come confermato dalla circolare n. 4/E/2021).