La reintroduzione della possibilità di rivalutare gli asset aziendali richiede opportune considerazioni nelle analisi di transfer pricing, per evitare effetti distorsivi. Il dubbio è se la base di costo per la determinazione dei prezzi di trasferimento debba includere o meno l’effetto della rivalutazione e/o se l’Ebit debba essere considerato al lordo o al netto della stessa. Si ritiene che la risposta debba essere negativa, a prescindere da eventuali riconoscimenti fiscali. I dati di bilancio recepiranno gli effetti della rivalutazione comportando un aumento dei costi operativi, che ridurrà il risultato netto della società generando possibili scostamenti rispetto al benchmark. Tale scostamento sarebbe però giustificabile per i seguenti motivi e non dovrebbe richiedere alcun aggiustamento Tp. Un ulteriore aspetto riguarda la confrontabilità del bilancio della società con quello dei comparabili. Le linee guida Ocse sottolineano l’importanza dell’omogeneità di dati tra la tested party e il benchmark quando l’analisi sui prezzi di trasferimento si basa sul margine della transazione. Va infine considerato il paradigma del transfer pricing, ovvero il comportamento che un soggetto indipendente avrebbe in un contesto comparabile.