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Sgravio sui contributi alternativo al ricorso alla Cassa Covid

Pubblicato il 11 maggio 2021 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

Per richiedere l’esonero contributivo alternativo alla Cassa, previsto dal Dl 137/2020 (convertito in legge 176/2020), le aziende - per i mesi di novembre, dicembre 2020 e gennaio 2021 - non devono aver utilizzato trattamenti d’integrazione salariale causale Covid-19 riguardanti la medesima matricola o, nel caso di più unità produttive, la medesima unità per cui si vuole beneficiare dell’agevolazione. La limitazione opera non solo se l’azienda ha fatto ricorso all’ammortizzatore previsto dal Dl 137, ma anche se, per lo stesso periodo, sono intervenuti in sovrapposizione i trattamenti previsti dal Dl 104/2021 (fino al 31 dicembre 2020) e/o quelli dalla legge 178/2020 (fino 31 gennaio 2021).
Considerato che l’accesso al trattamento d’integrazione, laddove richiesto e autorizzato, si è già cristallizzato, in questo caso, l’azienda, per l’unità produttiva interessata, dovrà rinunciare all’esonero. Lo precisa l’Inps nel messaggio 1836/2021, con cui, dopo il via libera della Commissione Ue, fornisce le istruzioni per fruire dell’esonero introdotto dall’articolo 12 del Dl 137/2020.
Va ricordato che, nell’arco temporale dal 16 novembre 2021 al 31 gennaio 2021, si sovrappongono più regolamentazioni che riguardano gli ammortizzatori Covid e l’esonero contributivo alternativo ai trattamenti di integrazione salariale. Si tratta dei Dl 104/2020 e 137/2020 e della legge 178/2020. Secondo l’Inps, confortato dal ministero del Lavoro, l’alternatività tra esonero e cassa comporta una scelte tra le due misure che prescinde dalla fonte normativa di riferimento.
Ricordiamo che l’accesso all’esonero è ammesso solo per i datori che hanno potuto effettivamente esercitare l’opzione tra le due misure. Ciò in quanto la possibilità di ricorrere alle ulteriori 6 settimane di cassa previste dal Dl 137/2020 non era aperta a tutti ma circoscritta alle aziende che si trovavano in determinate condizioni stabilite dalla norma.
Nel messaggio 1836/2021 l’istituto di previdenza ribadisce anche che non possono accedere all’esonero le aziende agricole, né quelle operanti nel settore finanziario e assicurativo rientranti nelle divisioni 64, 65 e 66 della classificazione Ateco 2007.
Per richiedere l’esonero, i datori devono inoltrare all’Inps, tramite la funzionalità “Contatti” del “Cassetto previdenziale” alla voce “Assunzioni agevolate e sgravi”, selezionando “Sgravi art.3 DL 104/20 e art.12 DL 137/2020”, un’istanza per l’attribuzione del codice di autorizzazione “2Q”. Nella richiesta – che va inviata prima della trasmissione del flusso uniemens relativo al primo periodo retributivo in cui si intende esporre l’esonero - i datori devono dichiarare di aver usufruito dei trattamenti di integrazione salariale Covid nel mese di giugno 2020 e di non aver fatto richiesta dei medesimi trattamenti per i mesi di novembre, dicembre 2020 e gennaio 2021 riferiti alla medesima matricola o, nel caso di più unità produttive, alla medesima unità, nonché l’importo dell’esonero di cui intendono avvalersi, parametrato alle ore di integrazione salariale fruite a giugno 2020.
Una volta ricevuta l’informazione in ordine all’ammissione all’esonero contributivo, i datori potranno recuperare il beneficio con il sistema del conguaglio contributivo da effettuare nelle denunce di aprile, maggio, giugno, luglio e agosto 2021, valorizzando all’interno di , , nell’elemento il nuovo codice causale “L904”.
Riguardo alle modalità di fruizione, l’Inps ricorda che l’ammontare dell’esonero non può superare la contribuzione datoriale relativa al mese o ai mesi di astratta spettanza dell’esonero stesso (ossia ricadenti nel periodo tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021 e per massimo quattro settimane), né la contribuzione dovuta nelle singole mensilità in cui ci si intenda avvalere della misura (denunce di competenza delle mensilità comprese tra aprile e agosto 2021). Si rammenta che l’esonero può essere interamente recuperato anche in una sola denuncia, ove vi sia capienza con i contributi da versare.
Nel documento, infine, si specifica che la facilitazione è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento in essere, sempre nel limite dei contributi dovuti a meno che non sussistano altri specifici divieti di cumulo come, per esempio, l’incompatibilità dell’incentivo strutturale previsto per l’assunzione dei giovani (legge 205/17) voluto dalla norma di origine. Sul punto, si precisa che l’incumulabilità è circoscritta al medesimo lavoratore e non si estende agli altri lavoratori non agevolati presenti nella medesima azienda.

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