Dal 1° luglio, le aziende del settore industriale che utilizzeranno la nuova cassa integrazione prevista dal decreto Sostegni-bis come alternativa al licenziamento non potranno più rinnovare o prorogare nella stessa unità produttiva i contratti a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione. Questo perché non sarà più possibile utilizzare la Cassa emergenziale Covid-19, su cui sono state costruite le deroghe ai divieti di utilizzo dei contratti a termine.
Il Dl 73/2021, ha introdotto due novità riservate alle aziende del settore industriale, per le quali dal 1° luglio scatterà lo sblocco dei licenziamenti. La prima è prevista dall’articolo 40, comma 1, e consiste in un nuovo strumento di integrazione salariale regolato dal decreto legislativo 148/2015, salvo le deroghe previste all’articolo 4, 5 e 21. Si tratta di un rivisitato contratto di solidarietà, molto selettivo in ingresso in quanto riservato alle aziende che possano dimostrare nel primo semestre dell’anno 2021 un calo del fatturato del 50% rispetto al primo semestre dell’anno 2019. La seconda, è contenuta nel comma 3 dell’articolo 40, in cui il legislatore ha previsto che i datori di lavoro privati del settore industriale, a decorrere dal 1° luglio, se sospendono o riducono l’attività, possono accedere a Cigo e alla Cigs del Dlgs 148/2015 senza pagare il contributo addizionale.
In definitiva, sia il comma 1 che il 3 dell’articolo 40 consentono al datore di lavoro del settore industriale l’utilizzo di cassa integrazione tradizionale (con alcuni correttivi) e non più la cassa Covid-19 emergenziale.
Sul tema dei contratti a termine la regola generale è prevista dall’articolo 21, comma 1, lettera c) del Dlgs 81/2015, che stabilisce il divieto di utilizzo di tali contratti «presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell’orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a tempo determinato». Analoga previsione è presente nell’articolo 32, comma 1, lettera c) dello stesso decreto per la somministrazione a tempo determinato.
Queste due norme, durante il periodo emergenziale, sono state oggetto di deroga per effetto dell’articolo 19-bis del Dl 18/2020 in cui è stato stabilito che «considerata l’emergenza epidemiologica da Covid-19», ai datori di lavoro che accedono agli ammortizzatori sociali di cui agli articoli da 19 a 22 dello stesso decreto, è consentita la possibilità, «in deroga alle previsioni di cui agli articoli 20, comma 1, lettera c), 21, comma 2, e 32, comma 1, lettera c), del Dlgs 81/2015» e nel medesimo periodo, di rinnovo o di proroga dei contratti a tempo determinato. La deroga al divieto però è legittima solo quando la cassa è di tipo emergenziale Covid-19.
Ora, anche se l’emergenza epidemiologica non è stata superata, l’utilizzo di cassa integrazione non più formalmente emergenziale non consentirà più alle aziende industriali di agganciare la deroga prevista dall’articolo 19-bis.
A nulla rileva che nell’articolo 93 del Dl 34/2020 sia prevista un’altra norma che deroga all’obbligo di indicare le causali, senza essere subordinata all’utilizzo della cassa emergenziale, ma solo in conseguenza dell’emergenza da Covid-19. Questa previsione risulta utilizzabile nella misura in cui all’azienda interessata sia applicabile anche la deroga del 19-bis: e ciò, a partire dal 1° luglio, non è più il caso delle aziende industriali. A questo punto va compreso se questa è una scelta del legislatore o semplicemente una svista.