Assonime, con la circolare n. 17/2021, ha commentato le modifiche all’articolo 26, D.P.R. 633/1972 comportanti che le variazioni dell’imponibile e dell’Iva conseguenti a mancato pagamento sono ammesse all’apertura della procedura concorsuale solo se quest’ultima è avviata dopo il 26 maggio 2021 ed entro il termine per effettuare la detrazione prevista dall’articolo 19, D.P.R. 633/1972. Assonime sottolinea 2 profili di criticità in riferimento alla decorrenza del ritocco normativo. Resterebbero fuori dalla riforma normativa i recuperi d’imposta per le situazioni di crisi innescate dall’emergenza sanitaria. L’altro motivo, si aggiunge, dovrebbe rinvenirsi dell’incompatibilità della precedente versione dell’articolo 26, D.P.R. 633/1972 con il diritto unionale, nello specifico, in riferimento all’orientamento della Corte di Giustizia proteso a vincolare la rettifica dell’imponibile e dell’imposta ad una probabilità ragionevole che il credito non sarà saldato piuttosto che all’infruttuosità della procedura (sentenza C-335/19, C-246/16).