Secondo la sentenza 11430/2021 della Corte di cassazione, il principio di automaticità delle prestazioni previdenziali non si applica ai collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla gestione separata Inps.
Una collaboratrice a progetto aveva instaurato un contenzioso contro Inps per ricevere l’indennità di disoccupazione stabilita per i co.co.pro dal Dl 185/2008 (articolo 19, comma 2), poi abrogata dalla riforma Fornero e definitivamente soppiantata dalla Dis-coll introdotta dal Jobs act. L’istituto aveva rifiutato il riconoscimento dell’indennità per effetto dell’omissione dei contributi in gestione separata da parte della società committente.
La Corte d’appello di Torino aveva stabilito il diritto all’indennità condannando Inps alla sua corresponsione, con una applicazione in via analogica del principio dell’automatismo delle prestazioni previdenziali, stabilito tassativamente solo per i lavoratori subordinati dall’articolo 2116, comma 1 del Codice civile, sulla base del fatto che il materiale versamento dei contributi per i lavoratori parasubordinati avviene da parte del committente che si rivale sul collaboratore, analogamente a quanto fatto dal datore di lavoro con il dipendente, per una quota della contribuzione.
La Cassazione ha ritenuto erronea tale lettura, rilevando che il titolare dell’obbligazione contributiva nei confronti dell’Inps - nel caso del rapporto di lavoro subordinato - è sempre il datore di lavoro, con conseguente applicazione del principio dell’automaticità delle prestazioni. Invece nel caso del lavoratore autonomo, così come degli imprenditori, l’obbligazione contributiva è propria degli stessi e da questo la lettura della Cassazione fa derivare un obbligo, astratto, al versamento contributivo anche se alcune fonti di rango inferiore (come il decreto ministeriale 282/1996, all’articolo 1, nel caso della gestione separata per i parasubordinati e gli amministratori) delegano al committente il versamento dei contributi con trattenuta dal compenso del collaboratore della quota a suo carico.
Il committente, secondo questa lettura di stampo molto formale, risulterebbe in questo senso un mero delegato al pagamento dei contributi, rimanendo il lavoratore autonomo (inquadrato come co.co.co) l’unico vero titolare dell’obbligazione contributiva.
La Corte ha inoltre stabilito che in simili fattispecie di omissione, il lavoratore autonomo avrebbe dovuto, entro i termini di prescrizione, versare autonomamente i contributi dovuti (con modalità peraltro non previste dalla lista collaboratori uniemens oggi applicata ai parasubordinati) rinunciando a ricevere la quota di contribuzione a carico del committente, recuperando tale contribuzione attraverso un’azione collaterale di risarcimento del danno.