Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con l’interpello n. 3 del 9 giugno 2021, su richiesta del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del lavoro, ha fornito chiarimenti sulla possibile esclusione dei dipendenti in smart working dalla base di computo dell’organico aziendale per la determinazione del numero dei soggetti disabili da assumere ai sensi della legge n. 68/1999.
L’obbligo di assunzione delle persone disabili per i datori di lavoro pubblici e privati trova espressa indicazione nella legge n. 68/99 che definisce le categorie di lavoratori non computabili ai fini del calcolo della quota di riserva, facendo salve peraltro le ulteriori esclusioni previste dalle discipline di settore.
L’articolo 23 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 80 sancisce l’esclusione dei “lavoratori ammessi al telelavoro dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l’applicazione di particolari normative ed istituti”.
Il Ministero del lavoro non ritiene ammissibile, ai fini dell’applicazione dei criteri di computo dell’organico aziendale, l’assimilazione dei lavoratori ammessi al telelavoro a quelli in smart working, che dunque sono inclusi dalla determinazione della quota di riserva.
I casi di esclusione contemplati dall’articolo 4, comma 1, della legge n. 68/1999, avendo carattere tassativo, non sono suscettibili di interpretazione analogica o estensiva, come specificato dalla Corte di Cassazione con sentenza del 4 febbraio 2016 n. 2210. L’inserimento “a pieno titolo” dei lavoratori agili nell’organico aziendale sostiene il Ministero del lavoro, è “suffragato da una ricostruzione sistematica della normativa vigente sui criteri di computo dell’organico aziendale in ambiti applicativi diversi da quello delle assunzioni obbligatorie, come ad esempio in materia di integrazione salariale (a titolo esemplificativo si veda l’articolo 20 del D.Lgs. n. 148/2015 per l’erogazione del trattamento CIGS), che non escludono espressamente tale categoria di lavoratori ai fini della determinazione dei limiti numerici”.
Pertanto, laddove fosse ritenuta possibile l’esclusione dal computo dell’organico aziendale dei lavoratori in smart working, in assenza di un’espressa previsione in tal senso all’interno dell’ordinamento, risulterebbe di fatto pregiudicata in modo significativo la logica inclusiva della normativa speciale sulle assunzioni obbligatorie.
Si ritiene pertanto che i lavoratori agili non possano essere esclusi dal computo per la determinazione della quota di riserva ai fini del collocamento obbligatorio.