I soggetti passivi che accedono al regime Oss ed Ioss sono esonerati dagli obblighi di emettere la fattura, della tenuta dei registri Iva e della presentazione della dichiarazione Iva annuale. Vanno infatti presentate apposite dichiarazioni trimestrali (mensili per lo Ioss) e conservate le idonee documentazioni delle operazioni effettuate fino al termine del decimo anno successivo, le quali saranno da esibite a richiesta dell’Amministrazione italiana o straniera. Qualora sia emessa fattura, pur non essendo richiesta, si applicano l’articolo 21 e successivi del Dpr 633/72.