L'Inps sdogana lo sgravio collegato alle assunzioni di lavoratori tramite il contratto di apprendistato di primo livello. La circolare 87/2021 dà il via libera al recupero dell'agevolazione, prevista per le assunzioni effettuate nel 2020, dall'articolo 1, comma 8, della legge 160/2019, e per il 2021, dall'articolo 15-bis, comma 12, del decreto legge 137/2020.
La facilitazione consiste in uno sgravio del 100% della contribuzione datoriale per i primi tre anni di vigenza del contratto. A partire dal 37° mese, si applica l'aliquota del 10 per cento, mentre il lavoratore paga sempre il 5,84 per cento. Due le condizioni per avere diritto all'esonero: assumere con contratto di apprendistato di primo livello e non avere, al momento dell'assunzione dell'apprendista, più di 9 addetti.
Va tenuto presente che lo sgravio è legato alla formazione dell'apprendista; se il lavoratore è già stato assunto da altra azienda, con la medesima tipologia di contratto di lavoro, la durata della facilitazione diminuisce. Può accadere che il lavoratore - assunto con contratto di apprendistato di primo livello - durante lo svolgimento del rapporto, si veda trasformato il proprio contratto in professionalizzante. In tale evenienza, ricorda l'Inps, lo sgravio si applica sino al momento della trasformazione; a partire dal mese in cui sopravviene la modifica del contratto, trova applicazione la contribuzione prevista per l'apprendistato professionalizzante, tenendo, ovviamente, conto della progressione dell'aliquota in funzione della durata dell'apprendistato.
Il subentro del contratto professionalizzante all'interno dell'apprendistato di primo livello non fa venire meno quanto disposto dalla legge 296/2006 a favore dei datori di lavoro che occupano fino a 9 addetti. Per essi, infatti, è previsto che per i primi 12 mesi vi sia uno sconto contributivo di 8,5 punti, ridotto a 7 dal 13° al 24° mese di durata del rapporto. Come già accennato, tale progressione si mantiene anche quando le due tipologie di apprendistato si intrecciano. Nella circolare l'Inps, sul punto, formula alcuni esempi cui si rimanda.
Riguardo ai criteri per l'individuazione delle dimensioni aziendali che legittimano la fruizione dell'esonero, l'istituto richiama gli indirizzi consolidati. A tal fine, nella circolare 87/2021, ricorda che dal conteggio vanno esclusi sia i lavoratori assunti con contratto di apprendistato che quelli in somministrazione. L'istituto, inoltre, precisa che, per le aziende di nuova costituzione che hanno operato per meno di un semestre, il computo dei lavoratori intermittenti e di quelli a tempo determinato va effettuato in relazione ai mesi di attività collocati nell'arco temporale che va dalla data di costituzione dell'impresa a quella di assunzione dell'apprendista.
La facilitazione spetta al datore di lavoro in regola con i contributi, che rispetta le norme in materia di lavoro e che applica accordi e contratti stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi in ambito nazionale. Rientrando nel così detto “de minimis”, lo sgravio va monitorato dall'azienda per verificarne la capienza nei limiti del massimale, in relazione all'utilizzo di altre facilitazioni anch'esse soggette alla limitazione. Il recupero delle somme a credito delle imprese avviene, come di consueto, attraverso il flusso uniemens. A tal fine, ferma restando la necessità di identificare i lavoratori con i codici “5” e “PA”, si devono utilizzare i codici tipo contribuzione “JA”, “JB” e “JC” che indicano rispettivamente il 1°, il 2° e il 3° anno di vigenza dello sgravio.
Visto che la riduzione contributiva vale a decorrere dal 1° gennaio 2020 e che l'Inps non aveva fornito istruzioni, qualora un'azienda avesse utilizzato dei codici diversi, dovrà rettificare quanto fatto in precedenza. Su questo specifico aspetto, si evidenzia che l'Inps tassativamente afferma che la regolarizzazione va eseguita nei flussi di competenza dei mesi di luglio e agosto 2021. Rispettando tali termini, il datore di lavoro non dovrà procedere alla regolarizzazione dei flussi già inoltrati.