Se una società di capitali o di persone viene cancellata dal Registro Imprese, ne consegue la sua estinzione e ai suoi soci si trasmettono (oltre che le attribuzioni indicate nel bilancio finale di liquidazione) le posizioni giuridiche attive e passive facenti capo alla società al momento della sua estinzione e non contemplate nel bilancio finale di liquidazione e nel relativo piano di riparto. A questa trasmissione si sottraggono le «mere pretese», vale a dire quelle situazioni di cui il bilancio finale di liquidazione non potrebbe dare rappresentazione (si pensi alla pretesa dell’ex socio di agire in giudizio, dopo la cancellazione della società, per sentir dichiarare la simulazione di un contratto stipulato dalla società cancellata); di esse si presume che la richiesta di cancellazione sia interpretabile come rinuncia. Non si può invece interpretare come rinuncia il caso in cui l’ex socio pretenda il riconoscimento della titolarità di un bene o di un diritto che «se fossero stati conosciuti o comunque non trascurati al tempo della liquidazione … avrebbero dovuto senz’altro figurare» nel bilancio finale di liquidazione. Nonostante l’intervento delle Se-zioni Unite (sentenze n. 4060/2010; n. 4061/2010; n. 6070/2013; n. 6071/2013 e n. 6072/2013), la questione però non si è placata (Cassazione n. 1183/2014; n. 13017/2014; n. 25974/2015; n. 23269/2016; n. 17492/2018; n. 19302/2018; n. 15637/2019; n. 9464/2020) perché si è continuato a discutere sul punto dell’individuazione delle situazioni giuridiche che si debbano reputare estinte per effetto della cancellazione della società. E anche di recente ha continuato a tenere banco.