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Smart working: procedura semplificata soltanto con applicativo istituzionale

Pubblicato il 15 luglio 2021 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

Con la nota n. 2548 del 14 luglio 2021, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ribadisce che la trasmissione della comunicazione di smartworking deve essere eseguita esclusivamente utilizzando l’applicativo informatico disponibile sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Non sono dunque ammesse modalità di trasmissione equipollenti all’utilizzo della piattaforma informatica, quali l’invio della comunicazione in oggetto a mezzo PEC. E’ indispensabile dunque che il datore di lavoro interessato ad effettuare efficace comunicazione si avvalga esclusivamente della modulistica e dell’applicativo informatico resi disponibili dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
In virtù delle disposizioni introdotte e prorogate dai decreti Covid-19, fino al 31 dicembre 2021, i datori di lavoro privati possono fruire delle seguenti facilitazioni procedurali:
- opzione per la modalità di lavoro agile a ogni rapporto di lavoro subordinato e senza bisogno di redigere un accordo individuale con i lavoratori;
- assolvimento in via telematica gli obblighi di informativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (articolo 22 della legge n. 81 del 2017), anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet dell’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL);
- ricorso alla procedura semplificata (indicata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali).
L’accesso ai servizi digitali disponibili sul portale Servizi Lavoro, tra cui l’applicazione Smartworking, è consentito unicamente con le credenziali SPID (di tipo personale, non aziendali) o CIE (carta d’identità elettronica). La comunicazione deve essere effettuata secondo i modelli semplificati predisposti dal Ministero del Lavoro:
- modello per effettuare la comunicazione;
- template in excel per comunicare l’elenco dei lavoratori coinvolti.

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